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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  18-5-2012
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Art. 51

Università e ricerca
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. I1 Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1 gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49))
.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1 gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.
8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"93. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi".
Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Ossersvatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonché delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.