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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1993, n. 593

Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1994
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Testo in vigore dal:  19-2-1994

Art. 8

Comparto del personale delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica
della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Nota all'art. 8:
- La legge n. 70/1975, reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella VI allegata a detta legge concerne gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.