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LEGGE 18 marzo 1989, n. 118

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

note: Entrata in vigore della legge: 18/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 6

1.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 ))
.
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLONI, Ministro della pubblica istruzione

RUBERTI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI