LEGGE 18 marzo 1989, n. 118

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

note: Entrata in vigore della legge: 18/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449 )). 
  2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui 
al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal  1989,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28  giugno
1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24
dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989). 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare  con  proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 18 marzo 1989 
                               COSSIGA 
                                   DE MITA, Presidente del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   GALLONI, Ministro  della  pubblica
                                   istruzione 
                                   RUBERTI,    Ministro    per     il
                                   coordinamento delle iniziative per
                                   la    ricerca    scientifica     e
                                   tecnologica 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI