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LEGGE 18 marzo 1989, n. 118

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

note: Entrata in vigore della legge: 18/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal: 18-4-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  disposizione  di  cui  al  primo comma dell'articolo 12 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va
interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari
ordinari,  straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo
definito  sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende
riferita  ai  casi  previsti  dall'ultimo  comma dell'articolo 12 del
decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come
sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.
  2.   La   disposizione  concernente  la  direzione  di  istituti  o
laboratori  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si
intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.
  3.  Per  i  professori  di  ruolo  chiamati  a  dirigere istituti e
laboratori   extra-universitari  di  enti  di  ricerca  non  pubblici
l'aspettativa e' senza assegni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             Per  il  testo vigente degli articoli 11 e 12 del D.P.R.
          n. 382/1980 si vedano le note che seguono.
          Nota all'art. 1:
             L'art.  12  del  D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della
          docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa  e didattica), come
          modificato dall'art. 4 della legge n.  705/1985,  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.   12   (Direzione   di   istituti   e   laboratori
          extrauniversitari di ricerca). - Con decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
          dei  consigli  delle  facolta'  interessate,  i  professori
          ordinari,   straordinari   ed   associati   possono  essere
          autorizzati a dirigere istituti e laboratori e  centri  del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche o istituti ed enti di
          ricerca a carattere nazionale o regionale.
             I professori di ruolo possono essere collocati a domanda
          in aspettativa per la direzione di  istituti  e  laboratori
          extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
             I  professori  chiamati a dirigere istituti o laboratori
          del Consiglio nazionale delle  ricerche  e  di  altri  enti
          pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
          con assegni.
             L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della
          pubblica istruzione, su parere del Consiglio  universitario
          nazionale,   che   considerera'  le  caratteristiche  e  le
          dimensioni dell'istituto o  laboratorio  nonche'  l'impegno
          che la funzione direttiva richiede.
             Durante   il   periodo  dell'aspettativa  ai  professori
          ordinari competono eventualmente  le  indennita'  a  carico
          degli  enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente la
          retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
             Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai  fini della
          progressione della carriera, ivi compreso il  conseguimento
          dell'ordinariato  e ai fini del trattamento di previdenza e
          di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
             Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con
          le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13,
          la  possibilita'  di  svolgere, presso l'universita' in cui
          sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e
          attivita'  di  ricerca,  anche  applicativa. Si applica nei
          loro  confronti,  per   la   partecipazione   agli   organi
          universitari  cui  hanno  titolo,  la  previsione di cui al
          comma terzo e quarto dell'art.  14  della  legge  18  marzo
          1958, n. 311.
            La  direzione  dei  centri  del Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
          operanti  presso  le  universita'  puo'  essere affidata ai
          professori di ruolo come  parte  delle  loro  attivita'  di
          ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
          universitarie. Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo  del
          contratto  con  il Consiglio nazionale delle ricerche e con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
             Le  disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          anche con riferimento alla direzione di centri  di  ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto  o  per
          convenzione con altri enti  pubblici  che  non  abbiano  la
          natura di enti pubblici economici".