LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
Testo in vigore dal: 19-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                             Universita' 
 
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i  mezzi  finanziari
destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre  distinti
capitoli dello stato di previsione del Ministero  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: 
   a)  fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle   universita',
relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per  il
funzionamento e le attivita'  istituzionali  delle  universita',  ivi
comprese le  spese  per  il  personale  docente,  ricercatore  e  non
docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione  della  quota  destinata  ai
progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e
della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977,  n.
394; (58) (59) (60) (61) (66) (67) (67a) (68)  (69)  (70)  (71)  (73)
(72)((75)) 
   b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio  statale  per
la realizzazione di investimenti per le universita' in infrastrutture
edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i  fondi
destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel  rispetto  della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma  8  dell'articolo  7  della
legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
   c)  fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del   sistema
universitario, relativo al finanziamento  di  specifiche  iniziative,
attivita'  e  progetti,  ivi  compreso  il  finanziamento  di   nuove
iniziative didattiche.(72) 
  2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  sono
altresi' attribuite le disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  suc-
cessive modificazioni, relative al personale  delle  universita',  le
disponibilita' finanziarie per la completa applicazione dei contratti
in itinere con il personale non docente,  nonche'  le  disponibilita'
finanziarie  a  copertura  degli  incrementi  di   retribuzione   del
personale docente. 
  3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle universita'  sono
comprese una quota base, da ripartirsi tra le universita'  in  misura
proporzionale alla somma dei  trasferimenti  statali  e  delle  spese
sostenute  direttamente  dallo   Stato   per   ciascuna   universita'
nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla
base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito  il  Consiglio
universitario nazionale  e  la  Conferenza  permanente  dei  rettori,
relativi a standard dei costi di produzione per studente,  al  minore
valore percentuale della quota relativa alla spesa per  il  personale
di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario e agli obiettivi di
qualificazione  della  ricerca,  tenuto  conto  delle  dimensioni   e
condizioni ambientali e strutturali. 
  4.  Il  fondo  per  l'edilizia  universitaria  e  per   le   grandi
attrezzature scientifiche e' ripartito in relazione  alle  necessita'
di riequilibrio delle disponibilita' edilizie, ed  alle  esigenze  di
investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 
  5. Il fondo  per  la  programmazione  dello  sviluppo  del  sistema
universitario e' ripartito in conformita' ai piani di sviluppo. 
  6. Le universita' possono,  altresi',  stipulare  con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  accordi
di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di  cui  ai
commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle  attivita'  ovvero
di iniziative e attivita' specifiche. 
  7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il  finanziamento
ordinario delle universita'  e'  determinato,  per  l'anno  1994,  in
misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
per l'anno medesimo, per le finalita' di cui al comma 1, lettera a). 
  8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' sara' progressivamente ridotta e la quota
di riequilibrio dello stesso fondo sara'  aumentata  almeno  di  pari
importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a  regime
delle iniziative realizzate in conformita' ai piani di  sviluppo.  Il
riparto  della  quota  di  riequilibrio  e'  finalizzato  anche  alla
riduzione dei differenziali nei costi standard  di  produzione  nelle
diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse  erogate
tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificita'  e
degli standard europei. 
  9. Le funzioni  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed  economico
dei  professori  universitari  e  dei  ricercatori,  fatte  salve  le
competenze e le norme vigenti in  materia  di  concorsi,  nonche'  le
norme vigenti in materia di stato  giuridico,  sono  attribuite  alle
universita' di appartenenza, che le esercitano nelle forme  stabilite
dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti  in
materia di pubblicita'. 
  10. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  11. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  12. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306. 
  14. Le singole universita' fissano le tasse di iscrizione  in  lire
300.000. (22) 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306. 
  16. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306. 
  17. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306. 
  18. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306. 
  19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14  per  gli  anni
accademici successivi  all'anno  accademico  1994-1995  e'  aumentato
sulla base del tasso  di  inflazione  programmato,  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
  20. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 LUGLIO 1997, N. 306 
  21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio
del  personale  delle  universita'  non  sono  soggetti  a  controlli
preventivi di  legittimita'  della  Corte  dei  conti.  Il  controllo
successivo della Corte dei conti di cui  all'articolo  7,  comma  10,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' esercitato ai soli  fini  della
Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo
di regolarita' contabile e sui singoli atti della gestione.  All'uopo
le universita' trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali,
corredati della relazione del  rettore,  dei  nuclei  di  valutazione
interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni  dopo  la
loro approvazione e comunque non oltre  sei  mesi  dopo  la  chiusura
dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. 
  22. Nelle universita', ove gia' non esistano, sono istituiti nuclei
di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi
comparative dei costi e dei rendimenti, la  corretta  gestione  delle
risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della  didattica,
nonche'   l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
amministrativa. I nuclei determinano i parametri di  riferimento  del
controllo anche su indicazione degli organi  generali  di  direzione,
cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. 
  23. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei
rettori per la valutazione dei risultati  relativi  all'efficienza  e
alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione, e  per
la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio  del  sistema
universitario, anche ai  fini  della  successiva  assegnazione  delle
risorse. Tale valutazione e' effettuata dall'osservatorio  permanente
da istituire, con decreto del Ministro, ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione  e'  altresi'
trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione,  di
cui all'articolo  17  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203.
(42) 
  24.  L'organico  di   ciascuno   degli   Osservatori   astronomici,
astrofisici e vesuviano e' costituito  dai  posti  del  personale  di
ricerca gia' assegnati, nonche'  dai  posti  di  ruolo  di  personale
tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31  agosto  1993,
ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati  i
bandi  o  iniziate  le  procedure  di  concorso.   In   vista   della
riorganizzazione degli Osservatori astronomici e  astrofisici  in  un
unico  ente  denominato  "Istituto   nazionale   di   astronomia   ed
astrofisica", l'organico nazionale e' costituito  dalla  somma  delle
dotazioni  organiche  dei  singoli  osservatori,  dai  posti  di  cui
all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli  articoli
11, 14 e 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  marzo
1982, n. 163, non ancora assegnati, e  dai  posti  assegnati  vacanti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in
vista  del  riordinamento   dell'Osservatorio   vesuviano   nell'ente
denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono  assegnati
all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti
assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio  1986,  n.
23, e quelli di cui agli  articoli  30,  33  e  36  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. 
  25. Le dotazioni  organiche  delle  istituzioni  e  degli  enti  di
ricerca sono costituite dai posti coperti  al  31  agosto  1993,  dai
posti per la cui copertura siano stati banditi  concorsi  o  iniziate
procedure entro il 31 agosto 1993,  nonche'  dai  posti  previsti  in
conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante  organiche
svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo
13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto  del  Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. (22) 
  26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di  ricerca
possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo  del  15  per
cento per ciascun anno dei posti non coperti e  comunque  nell'ambito
degli stanziamenti previsti per ciascun anno. 
  27. Sono fatti salvi i contratti previsti  dall'articolo  36  della
legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e   successive   modificazioni,   e
dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso  esecutivo  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono  fatti
salvi, altresi', i contratti a tempo determinato  presso  istituzioni
ed enti di ricerca  i  cui  oneri  ricadano  su  fondi  derivanti  da
contratti con  istituzioni  comunitarie  ed  internazionali,  nonche'
quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. 
  28. Le modalita' di applicazione all'Ente per le nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno  definite
con decreto interministeriale emanato di intesa fra il  Ministro  per
la funzione pubblica e il Ministro dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.l. 21 aprile 1995, n. 120 convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 1995, n. 236 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)  che  "
Limitatamente   all'anno   accademico   1994-1995   le    universita'
stabiliscono, in deroga ai  limiti  massimi  previsti  nel  comma  15
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i contributi di
cui allo stesso comma, in relazione a particolari o motivate esigenze
di  organizzazione  e  di  strumentazione  didattica  e  scientifica,
nonche' il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18
dicembre 1951, n. 1551". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma  8)
che "L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si
applica nel senso che le  dotazioni  organiche  del  personale  delle
istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate  in  riduzione
rispetto a quelle  costituite  in  conseguenza  delle  operazioni  di
rideterminazione  delle  piante  organiche  svolte   in   base   alle
disposizioni e alle procedure di  cui  all'articolo  13  dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della  Repubblica
12 febbraio 1991, n. 171." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 19, lettera b))  che  "Nel
rispetto delle competenze delle regioni  in  merito  agli  interventi
volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale  per  la
concreta realizzazione del diritto agli studi  universitari  previsti
dalla  legge  2  dicembre  1991,  n.  390,  a  decorrere  dall'  anno
accademico 1996-1997, sono aboliti: [...] 
  b) la quota di compartecipazione del 20 per  cento  degli  introiti
derivanti dalle tasse di iscrizione di cui al comma 15  dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Conseguentemente  e'  ridotta
da 10 per cento la tassa minima di iscrizione prevista dal  comma  14
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 19 ottobre 1999, n. 370 ha disposto (con l'art. 2,  comma  4)
che alla data di entrata in vigore prevista  dall'art.  2,  comma  3,
primo periodo della L. 370/99, sono abrogati il secondo  e  il  terzo
periodo del comma 23 del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
432) che "Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca,  il  fondo  di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato di 5 milioni di euro  per  l'anno  2008
destinati, a titolo di contributo straordinario, alle universita' che
hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito  di  apposito
decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (59) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  13-bis,
comma 1) che "La dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  come  determinata  dalla
tabella  C  allegata  alla  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,   e'
incrementata di una somma pari a  16  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2008." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 66,  comma  13)  che
"l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per  il
finanziamento ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni
di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno  2010,  di
316 milioni di euro per l'anno 2011,  di  417  milioni  di  euro  per
l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.L. 10 novembre 2008,  n.  180,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 9 gennaio 2009, n. 1, ha disposto (con l'art.  1,  comma  3)
che l'autorizzazione di spesa di cui al  comma  1,  lettera  a),  del
presente articolo  5,  concernente  il  fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita', e' integrata  di  euro  24  milioni  per
l'anno 2009, di euro 71 milioni per l'anno 2010, di euro 118  milioni
per l'anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall'anno 2012. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
274) che "Per l'anno 2013, il Fondo per  il  finanziamento  ordinario
delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  100  milioni  di
euro." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
257) che "Per l'anno 2014, il fondo per  il  finanziamento  ordinario
delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  150  milioni  di
euro". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (67a) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
172)  che  "Al  fine  di  incrementare  la  quota  premiale  di   cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.  180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009,  n.  1,  e
successive  modificazioni,  per  l'anno  2015,  il   Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 150 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2015." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 339) che "Il Fondo per  il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto
di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una  razionalizzazione
della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle
universita'.    Con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti  gli  indirizzi
per l'attuazione della razionalizzazione di spesa". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
261) che "il Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 265) che  "Il  Fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di  55  milioni  di  euro  per
l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018". 
  - (con l'art. 1, comma 266) che la presente modifica non si applica
alle universita' non statali, alle  universita'  telematiche  e  alle
istituzioni   universitarie   ad   ordinamento   speciale,    nonche'
all'universita' degli studi di Trento. 
  - (con l'art. 1, comma 293) che "Per le finalita' dei commi da  290
a 292 del presente articolo, il Fondo per il finanziamento  ordinario
delle universita', di cui all'articolo  5  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato  di  5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2017.  Tale  importo  e'  ripartito  annualmente  tra   le
universita' tenendo conto delle attivita'  organizzate  dalle  stesse
per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento
pre-universitario, di sostegno didattico e di  tutorato  adottati  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo,  nonche'
dei risultati raggiunti". 
  - (con l'art. 1, comma 303, lettera b)) che "Al fine di  assicurare
il rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma  21,  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato  con
riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento
del Fondo per il finanziamento ordinario delle  universita',  di  cui
all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' ridotto di 12
milioni di euro". 
  - (con l'art. 1, comma 314) che "Al fine di incentivare l'attivita'
dei dipartimenti delle universita' statali che si caratterizzano  per
l'eccellenza nella qualita'  della  ricerca  e  nella  progettualita'
scientifica, organizzativa e didattica, nonche' con riferimento  alle
finalita'  di  ricerca  di  «Industria  4.0»,  nel   Fondo   per   il
finanziamento ordinario delle  universita',  di  cui  all'articolo  5
della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, e' istituita un'apposita sezione denominata  «Fondo  per  il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza»,  con  uno
stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 629) che "Al fine  di  sostenere  i  bilanci
delle universita' per la  corresponsione  dei  predetti  importi,  il
fondo  per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018  e  di  40
milioni di euro per  l'anno  2019.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per gli  anni  2018  e  2019,  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208"; 
  - (con l'art. 1, comma 631) che "Per le finalita' di cui  al  comma
629, primo periodo, il fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 80 milioni di  euro  per
l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021  e  150  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2022"; 
  - (con l'art. 1, comma 633) che "Al fine di sostenere l'accesso dei
giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle universita' e la
competitivita' del sistema universitario e della ricerca  italiano  a
livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 12 milioni di  euro  per
l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo  24,  comma
3, lettera b), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  per  il
conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' incrementato di 2 milioni di euro per  l'anno  2018  e  di
13,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2019   per
l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca"; 
  -(con l'art. 1, comma 639) che "Allo scopo  di  adeguare  l'importo
delle borse concesse per  la  frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, e' incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della  borsa  e'  definito
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
400) che "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla  ricerca  e
la  competitivita'  del  sistema  universitario  italiano  a  livello
internazionale,  il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario   delle
universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della  legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato  di  euro  20  milioni  per
l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020,
per l'assunzione di ricercatori di  cui  all'articolo  24,  comma  3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.  240.  Con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, le risorse sono  ripartite  tra  le  universita'.  La
quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata  entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  per  le  finalita'  di  cui  ai  periodi
precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario,
per le altre finalita' del Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 979) che "La dotazione del
Fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita',  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
354) che "Per le  finalita'  del  presente  comma  il  Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 861) che "Il Fondo per  il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' rifinanziato per  5
milioni di euro nell'anno 2021, 15 milioni di euro nell'anno 2022, 25
milioni di euro nell'anno 2023, 26 milioni di euro nell'anno 2024, 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 46  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2027". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto  (con  l'art.  6,  comma
5-septies) che "Per le finalita' di cui al comma 5-sexies,  il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 96,5 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  111,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022". 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 2 del
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla  L.
24 febbraio 2012, n. 14, che a sua volta modifica l'art. 66, comma 13
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1,
comma 2, lettera a)) che "Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato  al  31
dicembre 2020 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste,
possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto: 
  - (con l'art. 236, comma 3) che al fine di riconoscere  al  maggior
numero di studenti  l'esonero,  totale  o  parziale,  dal  contributo
onnicomprensivo annuale, il  Fondo  per  il  finanziamento  ordinario
delle universita', di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  del  presente
articolo, e' incrementato di 165 milioni di euro per l'anno 2020; 
  - (con l'art. 236, comma 5) che "I dottorandi titolari di borse  di
studio  ai  sensi   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  8  febbraio  2013   n.   45,   e
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che  terminano  il
percorso  di  dottorato  nell'anno  accademico   2019/2020,   possono
presentare richiesta di  proroga,  non  superiore  a  due  mesi,  del
termine finale del corso, con conseguente erogazione della  borsa  di
studio  per  il   periodo   corrispondente.   Il   termine   previsto
dall'articolo 8, comma 1,  primo  periodo,  del  citato  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio
2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al  30  novembre.  Per  le
finalita' di  cui  al  presente  comma,  il  fondo  di  finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24
dicembre 1993, n. 537 e' incrementato  di  15  milioni  di  euro  per
l'anno 2020"; 
  - (con l'art. 238, comma 1) che " Al fine  di  sostenere  l'accesso
dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle  universita'
e  la  competitivita'  del  sistema  universitario  e  della  ricerca
italiano a livello internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021,  in
deroga alle vigenti facolta' assunzionali e,  comunque,  in  aggiunta
alle  assunzioni  previste  dall'articolo  6,  comma   5-sexies   del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  l'assunzione  di
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della  legge
30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2021.  Ai  fini  del  riparto  tra  le
universita' delle risorse di cui al presente comma, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del  decreto-legge
n. 162 del 2019. Per le finalita' di cui al presente comma  il  Fondo
per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021"; 
  - (con l'art. 238, comma 5) che al fine di  promuovere  l'attivita'
di ricerca svolta dalle universita' e valorizzare il  contributo  del
sistema universitario alla competitivita' del paese, il Fondo per  il
finanziamento ordinario delle universita', di cui al comma 1, lettera
a) del presente articolo, e' incrementato di 100 milioni di euro  per
l'anno 2021 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.