DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
Testo in vigore dal: 2-5-1982
                              Art. 14.
         Dotazione organica dei posti di astronomi associati

  La  dotazione  organica  della  fascia degli astronomi associati e'
fissata  in  ottanta  posti.  Tali  posti  sono  prelevati  da quelli
previsti  dall'art.  20,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  La  ripartizione  dei  posti  tra  gli  osservatori  astronomici e'
effettuata  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentite  le  motivate  richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla
base  dei  programmi  di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della
struttura.
  Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di astronomo
associato  sono  coperti  mediante  chiamata  di  coloro  che abbiano
superato  i  giudizi  idoneativi  per  i raggruppamenti relativi alle
discipline  astronomiche e astrofisiche di cui all'art. 52 del citato
decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le
chiamate  sono  effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio
direttivo.
  I  residui  posti,  esaurite  le  prime  due  tornate  dei  giudizi
idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico
concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso
in  cui i posti residui siano superiori alla meta' di quelli previsti
nel presente articolo.