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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici


Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformità al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.