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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
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Testo in vigore dal: 2-5-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 1982;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
        Finalita' degli osservatori astronomici e astrofisici

  Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici
aventi  per  fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari
aspetti;  essi  sono  dotati  di  personalita' giuridica ed autonomia
amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione.
  Nell'ambito   dei   loro   compiti  istituzionali  gli  osservatori
astronomici  e astrofisici possono svolgere attivita' di ricerca e di
consulenza  per  enti  pubblici  e  privati  mediante  convenzioni  o
contratti    da    stipulare    in    conformita'    al   regolamento
amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.