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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 306

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-10-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 20, comma 8, lettera c), nonché i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
Considerata l'opportunità di emanare un regolamento che disponga urgentemente in materia di contributi universitari, al fine di consentire alle università di predisporre in tempo utile le informazioni per gli studenti in vista dell'anno accademico 1997-1998, nonché di acquisire elementi certi per la definizione del bilancio di previsione 1998, rinviando il tema più generale e più complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;
Visto il parere reso dalla VII commissione del Senato in data 3 luglio 1997 e ritenuto di adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo che per la richiesta relativa alle modalità di determinazione degli esoneri da tasse e contributi nelle università non statali, ritenendosi al riguardo di dover rinviare alla normativa vigente in materia di diritto allo studio;
Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha espresso parere;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a), b), c) e 7;
b) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
c) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
d) per contribuzione per studente, la somma dell'importo della tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo 2 per singolo studente;
e) per contribuzione studentesca, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti di ogni università comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, calcolato per il complesso degli studenti dell'ateneo, come accertato nel bilancio consuntivo del medesimo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 8, lettera c), dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che:
"8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a)-b) (omissis);
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari".
- Il comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 1 (Titoli universitari). - 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma universitario (DU);
b) diploma di laurea (DL);
c) diploma di specializzazione (DS);
d) dottorato di ricerca (DR).
"Art. 7 (Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali). - 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti".
- Per il testo del comma 8, lettera c), dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda la nota alle premesse.