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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1997, n. 306

Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-10-1997
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la  legge 15 marzo 1997,  n. 59, e in  particolare l'articolo
20,  comma 8,  lettera  c),  nonche' i  criteri  di  cui al  medesimo
articolo, comma 5;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata l'opportunita'  di emanare un regolamento  che disponga
urgentemente  in  materia  di  contributi universitari,  al  fine  di
consentire  alle  universita'  di   predisporre  in  tempo  utile  le
informazioni  per   gli  studenti   in  vista   dell'anno  accademico
1997-1998, nonche' di acquisire elementi certi per la definizione del
bilancio di previsione  1998, rinviando il tema piu'  generale e piu'
complesso degli interventi per il diritto allo studio ad un ulteriore
regolamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio   di  Stato  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 1997;
  Visto il  parere reso dalla  VII commissione  del Senato in  data 3
luglio 1997 e ritenuto di  adeguarsi al contenuto del medesimo, salvo
che per la richiesta relativa  alle modalita' di determinazione degli
esoneri  da  tasse  e   contributi  nelle  universita'  non  statali,
ritenendosi al riguardo  di dover rinviare alla  normativa vigente in
materia di diritto allo studio;
  Considerato che la VII commissione della Camera dei deputati non ha
espresso parere;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 luglio 1997;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  per  la funzione  pubblica,  di  concerto con  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
  a) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari attivati per il
rilascio  dei titoli  di cui  alla legge  19 novembre  1990, n.  341,
articoli 1, lettere a), b), c) e 7;
  b)  per universita'  o ateneo,  le  universita' e  gli istituti  di
istruzione universitaria o di grado universitario statali;
  c)  per Ministero,  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica e tecnologica;
  d)  per contribuzione  per  studente, la  somma dell'importo  della
tassa di iscrizione e dei contributi universitari di cui all'articolo
2 per singolo studente;
  e)  per contribuzione  studentesca,  l'ammontare complessivo  della
contribuzione   a  carico   degli   studenti   di  ogni   universita'
comprensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma
8, lettera c), legge 15 marzo 1997, n. 59, del gettito della tassa di
iscrizione e dei contributi  universitari, calcolato per il complesso
degli studenti  dell'ateneo, come  accertato nel  bilancio consuntivo
del medesimo.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il comma  8, lettera c), dell'art. 20 della   legge  15
          marzo 1997, n. 59, prevede che:
            "8.  In  sede  di prima attuazione della presente legge e
          nel rispetto dei principi, criteri e modalita'   di cui  al
          presente articolo, quali norme  generali regolatrici,  sono
          emanati    appositi regolamenti  ai sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per disciplinare i procedimenti di  cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
              a)-b) (omissis);
            c) interventi per il diritto  allo  studio  e  contributi
          universitari.  Le  norme   sono  finalizzate   a  garantire
          l'accesso   agli  studi universitari, agli  studenti capaci
          e  meritevoli    privi  di    mezzi,  a ridurre il tasso di
          abbandono  degli studi, a determinare  percentuali  massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in   rapporto al  finanziamento    ordinario
          dello   Stato      per   le  universita',  graduando     la
          contribuzione    stessa,  secondo    criteri  di   equita',
          solidarieta'      e   progressivita'  in  relazione    alle
          condizioni economiche  del  nucleo familiare,   nonche'   a
          definire   parametri    e  metodologie  adeguati    per  la
          valutazione delle    effettive  condizioni  economiche  dei
          predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
          soggette   a  revisione  biennale,  sentite  le  competenti
          commissioni parlamentari".
            -  Il comma  2 dell'art.   17, della   legge 23    agosto
          1988,    n.  400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio   dei  Ministri)
          prevede   che con decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione  del Consiglio  dei Ministri,  sentito
          il  Consiglio   di Stato,  sono emanati  i regolamenti  per
          la disciplina delle   materie,  non  coperte    da  riserva
          assoluta    di  legge  prevista  dalla Costituzione, per le
          quali le leggi della Repubblica, autorizzando   l'esercizio
          della   potesta' regolamentare  del Governo, determinano le
          norme generali   regolatrici  della  materia  e  dispongono
          l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
          in vigore delle norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
            -  Si  riporta il testo degli articoli  1 e 7 della legge
          19  novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli   ordinamenti
          didattici universitari):
            "Art.  1    (Titoli universitari).   - 1.  Le universita'
          rilasciano i seguenti titoli:
               a) diploma universitario (DU);
               b) diploma di laurea (DL);
               c) diploma di specializzazione (DS);
               d) dottorato di ricerca (DR).
            "Art. 7 (Disposizioni per  le  scuole    dirette  a  fini
          speciali).  -  1.   Entro un anno   dalla pubblicazione dei
          decreti di cui  all'art. 9, le universita' deliberano    la
          soppressione  delle scuole dirette  a fini speciali, ovvero
          ne prevedono, nello statuto:
            a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;
               b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.
            2.  Trascorso  il predetto  termine qualora l'universita'
          non abbia provveduto a  quanto previsto dal comma    1,  le
          scuole  dirette   a fini speciali presenti nell'ateneo sono
          soppresse.
            3.  L'attivazione  di  nuove   scuole dirette   a    fini
          speciali   e' limitata alle tipologie esistenti e  a quelle
          gia'  previste  nel  piano  di  sviluppo   dell'universita'
          1986-1990.
            4. Le scuole dirette a fini  speciali confermate ai sensi
          del  comma  1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3,
          rimangono in funzione secondo  le  norme  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982,  n. 162,  fino
          alla    data  di    entrata    in    vigore  della    legge
          sull'ordinamento dell'istruzione postsecondaria.
            5.      Lo  statuto    dovra'    dettare  le    eventuali
          disposizioni per   il graduale    passaggio   al      nuovo
          ordinamento      per   consentire    il completamento degli
          studi da parte degli studenti gia' iscritti".
            - Per il testo del comma  8,  lettera  c),  dell'art.  20
          della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, si veda la nota alle
          premesse.