LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal: 7-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
           (Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca) 
 
  Nello svolgimento della sua attivita',  l'istituto  puo'  cooperare
con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani
aventi analoghi fini. 
  Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, puo' accogliere,  in
qualita' di ospiti, studiosi italiani e  stranieri  che  chiedono  di
addestrarsi in  particolari  tecniche  e  collaborare  alle  ricerche
dell'Istituto e puo' conferire, nei limiti dei fondi assegnati  nello
stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' a  questo
scopo, borse di studio per un periodo non superiore  complessivamente
a tre anni a cittadini italiani e stranieri. 
  Il comitato amministrativo, sentito il  parere  del  consiglio  dei
direttori di laboratorio, puo' autorizzare il direttore dell'istituto
ad accordarsi con organizzazioni estere  ed  internazionali  ed  enti
pubblici nazionali  ricevendone  contributi  per  lo  svolgimento  di
ricerche particolari  attinenti  a  compiti  dell'Istituto  stesso  e
indicando il responsabile  scientifico  della  ricerca.  I  risultati
saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione  o
ente che ne abbia fatto richiesta. 
  I contributi di cui al precedente terzo comma sono  destinati  alla
copertura delle spese relative al  personale  per  la  ricerca  e  di
quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature,
per le missioni all'estero e quant'altro  occorra  per  la  specifica
ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere  utilizzati  per
compensi   ai   ricercatori   designati   o   ad   altri   dipendenti
dell'istituto.  A  tal  fine  essi   vengono   gestiti   direttamente
dall'Istituto  su  indicazione  del  responsabile  scientifico  della
ricerca, che ne presentera' un rendiconto al comitato amministrativo,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge  25  novembre
1971, n. 1041. 
                                                                ((4)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art.  8,  comma
1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli
articoli 2 e 3. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data  di
entrata in vigore  dello  statuto  e  dei  regolamenti  di  cui  agli
articoli  2  e  3,  rimangono  in  vigore  le   attuali   norme   sul
funzionamento  e  sull'organizzazione  dell'Istituto   superiore   di
sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del
presente decreto legislativo".