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LEGGE 7 agosto 1973, n. 519

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal:  7-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)


Nello svolgimento della sua attività, l'istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.
Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.
Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.
I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".