LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 27-2-1986
                              Art. 30.
          Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano

  1.   Con  apposito  provvedimento  si  provvedera'  alla  revisione
dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e
vesuviano.
  2.  Per  le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento
sono   destinati   almeno  400  dei  nuovi  posti  organici  previsti
dall'articolo 29.