DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
Testo in vigore dal: 2-5-1982
                              Art. 33.
         Dotazione organica dei posti di geofisici associati

  La  dotazione  organica  della  fascia  dei  geofisici associati e'
fissata in dodici posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti
dall'art.  20,  comma  secondo,  del  decreto  del  presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di geofisico
associato  sono  coperti  mediante  chiamata  di  coloro  che abbiano
superato  i  giudizi idoneativi di cui all'art. 52 del citato decreto
del  Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate
sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo,
tenuto conto dell'attinenza della produzione scientifica valutata nel
giudizio idoneativo con le discipline vulcanologiche o geofisiche.
  I  residui  posti,  esaurite  le  prime  due  tornate  dei  giudizi
idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico
concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso
in  cui i posti residui siano superiori alla meta' di quelli previsti
nel presente articolo.