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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

Art. 33

Dotazione organica dei posti di geofisici associati


La dotazione organica della fascia dei geofisici associati è fissata in dodici posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 20, comma secondo, del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di geofisico associato sono coperti mediante chiamata di coloro che abbiano superato i giudizi idoneativi di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo, tenuto conto dell'attinenza della produzione scientifica valutata nel giudizio idoneativo con le discipline vulcanologiche o geofisiche.
I residui posti, esaurite le prime due tornate dei giudizi idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso in cui i posti residui siano superiori alla metà di quelli previsti nel presente articolo.