DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21

Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 12-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
                     Raccordi tra le istituzioni 
 
  1. Gli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore  statali  e
paritari,  nell'ambito  della   propria   autonomia   amministrativa,
didattica, organizzativa e di ricerca, anche tenendo conto dei  piani
di orientamento predisposti dalle province,  assicurano  il  raccordo
con le universita', anche consorziate tra loro e  le  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, realizzando appositi
percorsi di orientamento e di autovalutazione delle competenze.  Tali
percorsi, nonche' le connesse attivita' di formazione e  di  sviluppo
sono oggetto di apposite previsioni nel Piano dell'offerta  formativa
e nel Piano annuale delle attivita' di formazione in servizio. 
  ((1-bis. Le attivita' inerenti ai  percorsi  di  orientamento,  che
eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con  il  Fondo
delle  istituzioni  scolastiche  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di contrattazione integrativa)). ((5)) 
  2. Le universita' e le istituzioni dell'alta formazione  artistica,
musicale  e  coreutica,  nell'ambito  delle   rispettive   autonomie,
assicurano il raccordo con  gli  istituti  di  istruzione  secondaria
superiore statali  e  paritari,  potenziano  quanto  gia'  realizzato
attraverso le pre-iscrizioni o nell'ambito dei progetti o convenzioni
in  essere  ed  individuano   nei   propri   regolamenti   specifiche
iniziative, delineandone l'attuazione attraverso piani pluriennali di
intervento. 
  3. Per la progettazione, realizzazione e valutazione dei percorsi e
delle iniziative previste dai commi 1 e 2 le istituzioni  di  cui  ai
commi  medesimi  stipulano  specifiche   convenzioni,   aperte   alla
partecipazione di altre  istituzioni,  enti,  associazioni,  imprese,
rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, ((tra cui le
associazioni  iscritte  al  Forum  delle  associazioni   studentesche
maggiormente  rappresentative,  camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura e  agenzie  per  il  lavoro  che  intendano
fornire  il  loro  apporto  ai  fini   predetti   nell'ambito   degli
stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili  e  nel  rispetto
dei principi di pluralismo; concorrenza  e  trasparenza,  ovvero  con
proprie  risorse  tecniche,  umane,   finanziarie,   attrezzature   e
laboratori)). ((5)) 
  4. E' istituita, senza oneri  aggiuntivi  a  carico  della  finanza
pubblica, una Commissione nazionale,  con  rappresentanza  paritetica
del   Ministero   della   pubblica   istruzione   e   del   Ministero
dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  di  una  rappresentanza
territoriale dei comuni, delle province e delle regioni nel  rispetto
del  principio  della  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna.   La
Commissione ha il compito di monitorare, in raccordo  con  l'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e  con
l'Agenzia nazionale per la valutazione del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), le attivita' svolte in attuazione del presente
decreto ed i risultati ottenuti. La Commissione presenta ogni anno al
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  e  al  Ministro  della
pubblica istruzione una relazione sulla realizzazione  e  valutazione
dei percorsi  e  delle  iniziative  previste  dal  presente  decreto,
formulando proposte per il potenziamento e lo sviluppo  del  raccordo
tra scuole, universita' e istituzioni di alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica. Ai componenti della  Commissione  non  spettano
compensi, ne' rimborsi per le spese sostenute. 
  5. Il Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  il  Ministero
della pubblica istruzione, avvalendosi della Commissione  di  cui  al
comma 4, tenuto conto della  programmazione  territoriale,  formulano
annualmente un piano nazionale per l'orientamento e la valorizzazione
della qualita' dei  risultati  scolastici,  con  l'indicazione  delle
priorita', dei progetti e delle  iniziative  da  realizzare  e  delle
risorse a tal fine disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 8, comma 1,
alinea) che le modifiche apportate  al  presente  articolo  decorrono
dall'anno scolastico 2013-2014.