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DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2008, n. 21

Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-2-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 22-2-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  11  gennaio  2007,  n. 1, recante disposizioni in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione  secondaria  superiore  e  delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e l'universita', e in particolare
  l'articolo  2,  commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e
  c);
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto
agli studi universitari;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra
l'altro,  sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione
ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
  Vista   la   legge   19   novembre   1990,  n.  341,  e  successive
modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  21  luglio  1997,  n.  245,  concernente
regolamento  recante  norme  in  materia  di  accessi  all'istruzione
universitaria e di connesse attivita' di orientamento;
  Visto  il  decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270, concernente modifiche al
regolamento  recante  norme  sull'autonomia  didattica  degli atenei,
approvato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto   legislativo   25   luglio   1998,   n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e successive modificazioni,
limitatamente  alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma
1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del
Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze  e  per  gli  affari  regionali e le
autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, commi
1,  lettere  a),  b)  e  c)  e 2, lettere a), b) e c), della legge 11
gennaio  2007,  n.  1,  la realizzazione dei percorsi di orientamento
finalizzati  alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi
dell'alta    formazione   artistica,   musicale   e   coreutica,   la
valorizzazione  dei  risultati  scolastici  degli  studenti  ai  fini
dell'ammissione  ai corsi di laurea di cui all'articolo 1 della legge
2  agosto  1999,  n.  264, nonche' il potenziamento e lo sviluppo del
raccordo   tra  le  istituzioni  scolastiche,  le  universita'  e  le
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  2. Con separato decreto emanato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera  e),  della  legge  11  gennaio  2007,  n. 1, saranno dettate
specifiche   disposizioni   relative   ai  percorsi  di  orientamento
finalizzati   alla  scelta  dei  percorsi  della  formazione  tecnica
superiore,   con   particolare   riferimento  agli  istituti  tecnici
superiori e dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, ai
sensi  del  medesimo  articolo 2 commi 1, lettera a) e 2, lettera a),
della legge n. 1 del 2007.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
            - L'art.  87  della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e
          comma 2,  lettere a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007,
          n.  1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi
          dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria superiore e
          delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le
          universita), e' il seguente:
              «Art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento,
          di    accesso    all'istruzione    post-secondaria   e   di
          valorizzazione di risultati di eccellenza). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  adottare, entro dodici mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, su proposta del
          Ministro  della  pubblica istruzione e, per quanto riguarda
          le   lettere a), b)   e c),   su   proposta   del  Ministro
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  delle  competenti
          Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della
          Repubblica,  da rendere entro sessanta giorni dalla data di
          trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono
          essere  comunque  adottati,  uno o piu' decreti legislativi
          finalizzati a:
                a) realizzare   appositi   percorsi  di  orientamento
          finalizzati  alla scelta, da parte degli studenti, di corsi
          di  laurea  universitari  e dell'alta formazione artistica,
          musicale  e coreutica, di percorsi della formazione tecnica
          superiore, nonche' di percorsi finalizzati alle professioni
          e al lavoro;
                b) potenziare   il   raccordo   tra   la  scuola,  le
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica  e  le  universita'  ai  fini  di  una migliore e
          specifica  formazione  degli  studenti rispetto al corso di
          laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
                c) valorizzare  la  qualita' dei risultati scolastici
          degli  studenti  ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
          universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
                (omissis).
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) per  i decreti legislativi di cui alla lettera a),
          prevedere  l'individuazione  delle  misure  e  modalita' di
          raccordo  tra  le  istituzioni scolastiche, le universita',
          gli  istituti  di  alta  formazione  artistica,  musicale e
          coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore,
          nonche'  i  percorsi  finalizzati  alle  professioni  e  al
          lavoro;  prevedere,  nella  definizione e realizzazione dei
          percorsi   di  orientamento,  la  partecipazione  anche  di
          docenti  universitari  e  dell'alta  formazione  artistica,
          musicale  e  coreutica,  nonche'  della  formazione tecnica
          superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi
          nell'ultimo anno del corso di studi;
                b) per  i decreti legislativi di cui alla lettera b),
          prevedere  apposite  modalita'  per favorire e sostenere la
          partecipazione  degli  istituti  di  istruzione  secondaria
          superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione
          iniziale  degli  studenti  di  cui all'art. 6, comma 1, del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e
          per  il  soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi
          universitari;
                c) per  i decreti legislativi di cui alla lettera c),
          prevedere  che  una  quota  del  punteggio  degli  esami di
          ammissione  ai  corsi  universitari di cui all'art. 1 della
          legge  2 agosto  1999,  n. 264, sia assegnata agli studenti
          che  abbiano conseguito risultati scolastici di particolare
          valore,  nell'ultimo  triennio e nell'esame di Stato, anche
          in riferimento alle discipline piu' significative del corso
          di  laurea prescelto, definendo altresi', in detti decreti,
          i    criteri    volti    a    valorizzare   le   discipline
          tecnico-scientifiche;».
              - La  legge  2 dicembre  1991, n. 390 recante Norme sul
          diritto  agli  studi universitari e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n. 291.
              - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
          recante  Approvazione  del  testo  unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e grado e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  19 maggio  1994,  n.  115, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto  18 maggio  2006,  n.  181  (Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006,
          n. 114.
              - La  legge  19 novembre  1990,  n. 341 recante Riforma
          degli   ordinamenti   didattici   universitari   e'   stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 23 novembre 1990, n.
          274.
              - Il  testo  degli  articoli 1 e 4 della legge 2 agosto
          1999,  n.  264 recante Norme in materia di accessi ai corsi
          universitari, e' il seguente:
              «Art.  1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli
          accessi:
                a) ai  corsi  di  laurea  in medicina e chirurgia, in
          medicina  veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria,
          in  architettura,  ai  corsi  di laurea specialistica delle
          professioni   sanitarie,   nonche'   ai  corsi  di  diploma
          universitario,  ovvero individuati come di primo livello in
          applicazione  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  e successive modificazioni, concernenti la
          formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
          e  della  riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  in  conformita'  alla normativa comunitaria
          vigente  e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea che
          determinano   standard  formativi  tali  da  richiedere  il
          possesso di specifici requisiti;
                b) ai  corsi  di  laurea  in scienza della formazione
          primaria    e   alle   scuole   di   specializzazione   per
          l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
          all'art.  3,  comma 2,  e  all'art. 4, comma 2, della legge
          19 novembre 1990, n. 341;
                c) ai  corsi  di formazione specialistica dei medici,
          disciplinati  ai  sensi  del  decreto  legislativo 8 agosto
          1991, n. 257;
                d) alle scuole di specializzazione per le professioni
          legali,  disciplinate  ai  sensi  dell'art.  16 del decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
                e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o
          attivazione,  su  proposta  delle universita' e nell'ambito
          della  programmazione  del  sistema  universitario,  per un
          numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
          corso.».
              «Art.  4.  -  1.  L'ammissione  ai  corsi  di  cui agli
          articoli 1  e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento
          di  apposite  prove  di  cultura  generale,  sulla base dei
          programmi   della   scuola   secondaria   superiore,  e  di
          accertamento   della   predisposizione  per  le  discipline
          oggetto  dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo
          bando    almeno    sessanta   giorni   prima   della   loro
          effettuazione,  garantendo  altresi'  la  comunicazione dei
          risultati   entro   i   quindici   giorni  successivi  allo
          svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'art.
          1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  determina  con
          proprio  decreto  modalita'  e  contenuti  delle  prove  di
          ammissione,  senza  oneri  aggiuntivi per il bilancio dello
          Stato.
              2.  I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e
          titoli  universitari,  da istituire con le procedure di cui
          all'art.  17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a
          quelli  previsti  dagli  articoli 1,  2,  3,  comma 1, e 4,
          comma 1,   della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  sono
          determinati dai decreti di cui al citato art. 17, comma 95,
          della  legge  n. 127 del 1997, i quali comunque non possono
          introdurre  fattispecie  di  corsi  ad  accesso programmato
          ulteriori   rispetto   a  quanto  previsto  dalla  presente
          legge.».
              - Il   decreto  ministeriale  21 luglio  1997,  n.  245
          (Regolamento   recante   norme   in   materia   di  accesso
          all'istruzione  universitaria  e  di  connesse attivita' di
          orientamento)   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 luglio 1997, n. 175.
              -  Il  decreto  ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270
          (Modifiche   al   regolamento   recante  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto
          ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004, n.
          266.
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone  handicappate  e'  stata  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
              - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero
          e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 18 agosto
          1998, n. 191, supplemento ordinario.
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n. 281, (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  2, comma 1, lettere a), b)
          e c), e comma 2, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio
          2007, n. 1 e dell'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,
          si vedano le note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art.  2,  comma 2,  lettera e)  della
          citata legge 11 gennaio 2007, n. 1, e' il seguente:
              «2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono
          emanati  con  l'osservanza  dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                (omissis);
                e) i  decreti legislativi di cui alle lettere a) e d)
          sono  adottati  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e successive modificazioni.».