LEGGE 19 novembre 1990, n. 341

Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 8/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2007)
Testo in vigore dal: 17-4-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                          Diploma di laurea 
  1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una  durata  non
inferiore a quattro anni e non superiore a  sei  ed  ha  il  fine  di
fornire agli studenti  adeguate  conoscenze  di  metodi  e  contenuti
culturali, scientifici e professionali di livello superiore. 
  2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due  indirizzi,  e'
preordinato  alla  formazione   culturale   e   professionale   degli
insegnanti, rispettivamente, della  scuola  materna  e  della  scuola
elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.  Il
diploma  di  laurea  costituisce   titolo   necessario,   a   seconda
dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi  a  posti
di insegnamento nella scuola materna e nella  scuola  elementare.  Il
diploma di  laurea  dell'indirizzo  per  la  formazione  culturale  e
professionale degli insegnanti della  scuola  elementare  costituisce
altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso a posti  di  istitutore  o  istitutrice  nelle  istituzioni
educative dello Stato. ((...)). Ai due indirizzi del corso di  laurea
contribuiscono i dipartimenti interessati; per il  funzionamento  dei
predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro  consenso,
i professori ed i ricercatori di tutte  le  facolta'  presso  cui  le
necessarie competenze sono disponibili. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
  5. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
  6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al 
comma 3 o con altro decreto adottato con le  medesime  modalita',  di
concerto altresi' con i Ministri di  grazia  e  giustizia  e  per  la
funzione  pubblica  e  con  gli  altri  Ministri  interessati,   sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e
opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui  al  comma  2  e'
titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche'
le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma
di laurea costituisce titolo per l'accesso. 
  7. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
  8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di 
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del  tesoro  entro
un anno dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono
stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio  al  nuovo
ordinamento, anche con riferimento ai  diritti  degli  insegnanti  di
scuola materna ed elementare in servizio.