DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2006)
Testo in vigore dal: 29-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16.
                     Scuola di specializzazione
                      per le professioni legali

  1.  Le  scuole  di  specializzazione per le professioni legali sono
disciplinate,  salvo  quanto previsto dal presente articolo, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  2.  Le  scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla
base  di  modelli  didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel
decreto  di  cui  all'articolo  17,  comma 114, della legge 15 maggio
1997,   n.  127,  e  nel  contesto  dell'attuazione  della  autonomia
didattica  di  cui  all'articolo  17, comma 95, della predetta legge,
provvedono  alla  formazione  comune  dei  laureati in giurisprudenza
attraverso   l'approfondimento   teorico,   integrato  da  esperienze
pratiche,   finalizzato  all'assunzione  dell'impiego  di  magistrato
ordinario  o  all'esercizio  delle  professioni di avvocato o notaio.
L'attivita'  didattica  per  la  formazione  comune  dei  laureati in
giurisprudenza  e'  svolta  anche da magistrati, avvocati e notai. Le
attivita' pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte
presso  sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato,
con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
  2-bis.  La  durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due
anni  per  coloro  che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo
l'ordinamento   didattico  previgente  all'entrata  in  vigore  degli
ordinamenti  didattici  dei corsi di laurea e di laurea specialistica
per  la  classe  delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  ((2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a
coloro  che  conseguono  la  laurea  specialistica  o  magistrale  in
giurisprudenza  sulla  base  degli  ordinamenti didattici adottati in
esecuzione   del   regolamento   di   cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  e  successive  modificazioni.  Per  tali soggetti, a
decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro
dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro della
giustizia,  adottato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al
comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno)).
  3.  Le  scuole  di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri
indicati  nel  decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge
15  maggio  1997,  n.  127,  dalle  universita',  sedi di facolta' di
giurisprudenza,   anche   sulla   base   di   accordi  e  convenzioni
interuniversitari,  estesi,  se  del  caso,  ad  altre  facolta'  con
insegnamenti giuridici.
  4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1
sono  presenti  almeno  un  magistrato  ordinario,  un avvocato ed un
notaio.
  5.  Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in
misura  non  inferiore  al  dieci per cento del numero complessivo di
tutti  i  laureati  in  giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente,  tenendo  conto,  altresi',  del  numero  dei  magistrati
cessati   dal   servizio  a  qualunque  titolo  nell'anno  precedente
aumentato  del  venti  per  cento  del numero di posti resisi vacanti
nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati
alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi  professionali  da  ripartire  per  ciascuna scuola di cui al
comma  1,  e delle condizioni di ricettivita' delle scuole. L'accesso
alla  scuola  avviene  mediante  concorso  per  titoli  ed  esame. La
composizione  della  commissione esaminatrice, come pure il contenuto
delle  prove  d'esame  ed  i  criteri  oggettivi di valutazione delle
prove,  e'  definita  nel  decreto di cui all'articolo 17, comma 114,
della  legge  15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza  nelle  commissioni  esaminatrici  di magistrati, avvocati e
notai.
  6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul
territorio  nazionale  e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di
cui  al  comma 3. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai
fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio
di  laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
  7.  Il rilascio del diploma di specializzazione e' subordinato alla
certificazione  della  regolare  frequenza  dei corsi, al superamento
delle  verifiche  intermedie,  al  superamento  delle prove finali di
esame.
  8.  Il  decreto  di  cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15
maggio  1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio superiore della
magistratura.