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DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2026)
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Testo in vigore dal:  21-4-2026
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Art. 16

Scuola di specializzazione per le professioni legali
1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati, in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati, attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione nelle magistrature o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria
((,))
sono individuati gli standard formativi uniformi.
2-ter. COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà e dipartimenti con insegnamenti giuridici ed economici.
3-bis. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-bis)
((,))
del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università
((sedi di facoltà e di dipartimenti))
di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio.
4-bis. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-bis, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.