LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
Testo in vigore dal: 3-11-1976
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
            (Personale a contratto degli enti di ricerca) 
 
  ((Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il  Consiglio
nazionale  delle  ricerche,  il  Comitato  nazionale  per   l'energia
nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di
fisica nucleare hanno  facolta'  di  assumere  personale  di  ricerca
avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine  di
durata non superiore a cinque anni)). 
  In relazione a singoli programmi di ricerca e per  l'intera  durata
del programma e' consentita, inoltre, l'assunzione a contratto  anche
di  personale  di  ricerca   e   di   personale   tecnico   altamente
specializzato. 
  Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla
data di entrata in vigore della presente  legge,  e'  inquadrato  nei
ruoli organici, purche' in possesso alla data dell'inquadramento  dei
prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole  dell'organo
preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente e'
valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio. 
  Il personale predetto che, pur  dichiarato  meritevole,  non  trovi
sistemazione in  ruolo  per  mancanza  di  posti,  e'  trattenuto  in
servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto  per  la
corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente e' valutato
ai fini degli aumenti periodici di stipendio. 
  Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale
1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15  dicembre  1971,
n. 1240.