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LEGGE 20 marzo 1975, n. 70

Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/1999)
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Testo in vigore dal:  3-11-1976
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Art. 36

(Personale a contratto degli enti di ricerca)
((Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di fisica nucleare hanno facoltà di assumere personale di ricerca avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di durata non superiore a cinque anni))
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In relazione a singoli programmi di ricerca e per l'intera durata del programma è consentita, inoltre, l'assunzione a contratto anche di personale di ricerca e di personale tecnico altamente specializzato.
Il personale a contratto in servizio presso gli enti predetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli organici, purché in possesso alla data dell'inquadramento dei prescritti titoli e requisiti previo giudizio favorevole dell'organo preposto all'amministrazione del personale. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Il personale predetto che, pur dichiarato meritevole, non trovi sistemazione in ruolo per mancanza di posti, è trattenuto in servizio a tempo indeterminato e con il trattamento previsto per la corrispondente qualifica di ruolo. Il servizio precedente è valutato ai fini degli aumenti periodici di stipendio.
Sono abrogati l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e l'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240.