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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-5-1982

Art. 11

Dotazione organica dei posti di astronomi straordinari e ordinari


La dotazione organica della fascia degli astronomi straordinari ed ordinari è di trenta posti, di cui tre riservati alla chiamata di studiosi stranieri ai sensi del successivo art. 42. I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca dei singoli osservatori e delle dimensioni e dotazioni della struttura.
Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da indire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.