DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
Testo in vigore dal: 2-5-1982
                              Art. 11.
  Dotazione organica dei posti di astronomi straordinari e ordinari

  La  dotazione organica della fascia degli astronomi straordinari ed
ordinari  e'  di  trenta posti, di cui tre riservati alla chiamata di
studiosi  stranieri  ai  sensi  del  successivo art. 42. I posti sono
prelevati  da  quelli  previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  La  ripartizione  dei  posti  tra gli osservatori astronomici viene
effettuata  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentite  le  motivate  richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla
base  dei  programmi  di  ricerca  dei  singoli  osservatori  e delle
dimensioni e dotazioni della struttura.
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto la copertura dei
posti  di  cui  al  presente  articolo  avviene  mediante concorsi da
indire,  ciascuno  per  non  piu'  di  un terzo dei posti stessi, con
cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.