LEGGE 9 maggio 1989, n. 168

Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

note: Entrata in vigore della legge: 26/5/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2016)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
        (Autonomia finanziaria e contabile delle universita') 
 
  1. Le entrate delle universita' sono costituite da: 
    a) trasferimenti dello Stato; 
    b) contributi obbligatori nei limiti della normativa vigente; 
    c) forme autonome di finanziamento, quali  contributi  volontari,
proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del  patrimonio,
atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. 
  2. I mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' e alle
strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio  sono  iscritti
in tre distinti capitoli dello  stato  di  previsione  del  Ministero
relativi: 
    a) alle spese per il personale dovute in base a  disposizioni  di
carattere generale; 
    b) ai contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese  per
investimento e per l'edilizia universitaria; 
    c) ai contributi per la ricerca scientifica universitaria. 
  3. Le  somme  non  impegnate  da  ciascuna  universita'  nel  corso
dell'esercizio finanziario vanno ad  incrementare  le  disponibilita'
dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli  di  destinazione
previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18. 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49)). 
  6. Per consentire l'analisi della spesa finale e il  consolidamento
dei conti del settore pubblico allargato il Ministro dell'universita'
e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  con  proprio  decreto,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i  criteri  per
la omogenea redazione dei conti consuntivi delle universita'. 
  7.  Le  universita'  adottano  un   regolamento   di   ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con  decreto
del rettore, previa deliberazione del consiglio  di  amministrazione,
sentito  il  senato  accademico.  Il  controllo  del   Ministero   e'
esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9. 
  8. Il regolamento disciplina i criteri della gestione, le  relative
procedure amministrative e finanziarie e le connesse  reponsabilita',
in modo da assicurare la  rapidita'  e  l'efficienza  nell'erogazione
della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario  del  bilancio,
consentendo anche la tenuta di conti di sola  cassa.  Il  regolamento
disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di  controllo
interno sull'efficienza  e  sui  risultati  di  gestione  complessiva
dell'universita',  nonche'   dei   singoli   centri   di   spesa,   e
l'amministrazione del patrimonio. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2012, N. 18. 
  10. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della
Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina,  promozione
e cessazione dal servizio  del  personale.  Tali  provvedimenti  sono
immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta  inefficacia  a
seguito di ricusazione del visto da  parte  della  Corte  dei  conti.
Dalla stessa  data  la  gestione  finanziaria  delle  universita'  e'
soggetta, sulla base di consuntivi annuali, al  controllo  successivo
della Corte stessa. La Corte dei conti riferisce  al  Parlamento  con
un'unica relazione annuale. 
  11. Fino alla emanazione del regolamento di cui  al  comma  7,  per
ciascuna  universita'  continuano  ad  applicarsi  le  norme   ed   i
regolamenti  vigenti  in  materia.  Per  ciascuna  universita',   con
l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.