DECRETO LEGISLATIVO 5 giugno 1998, n. 204

Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
                        Competenze del MURST 
  1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti  da  destinare  al
Consiglio nazionale delle ricerche  (CNR),  di  cui  all'articolo  11
della legge  22  dicembre  1977,  n.  951,  ((...))  all'Osservatorio
geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2,  della
legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti  finanziati  dal  MURST  ai
sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, gia' concessi ai sensi dell'articolo 11,  terzo  comma,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n.  468  e  successive  modificazioni,
sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono  ad
apposito fondo ordinario per gli enti e  le  istituzioni  di  ricerca
finanziati  dal  MURST,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a  partire  dal  1
gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della
materia  (INFM),  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 giugno  1994,  n.  506,  nonche'  altri  contributi  e
risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle
attivita'  dell'Istituto  nazionale  di   fisica   nucleare   (INFN),
dell'INFM  e  relativi  laboratori  di   Trieste   e   di   Grenoble,
dell'Istituto nazionale per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica
sulla montagna. Il fondo e' determinato ai  sensi  dell'articolo  11,
terzo comma, lettera d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti
e le istituzioni  finanziati  dal  MURST  con  decreti  del  Ministro
dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e   tecnologica,
comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati  previo
parere delle commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  da
esprimersi  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti  e  al
fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il  MURST
e'  autorizzato  ad  erogare  acconti  agli  enti  sulla  base  delle
previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti,  nonche'  dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno. 
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST),
di cui all'articolo  11  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  e'
soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati  dal
predetto organo fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni ed integrazioni: 
  a) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera b), e' sostituita  dalle
seguenti " b) valorizza  e  sostiene,  anche  con  adeguato  supporto
finanziario, la ricerca libera nelle  universita'  e  negli  enti  di
ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite   nei   rispettivi   ordinamenti,   promuovendo    opportune
integrazioni e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del  settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza strategica; 
bbis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con riferimento anche alla
verifica della coerenza tra esso  e  i  piani  e  i  programmi  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;  riferisce
al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni  tre  anni  un  rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo  stato  della  ricerca
nazionale; bter)  approva  i  programmi  pluriennali  degli  enti  di
ricerca, con  annesso  finanziamento  a  carico  dell'apposito  Fondo
istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti
e regolamenti  di  enti  strumentali  o  agenzie  da  esso  vigilate,
esercita le funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti  degli  enti
non strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo o  di
approvazione di determinazioni  di  enti  o  agenzie,  i  quali  sono
comunque tenuti a comunicare al Ministero i bilanci"; 
  b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole "sentito
il CNST" sono soppresse; 
  c) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera d) e'  sostituita  dalla
seguente " d) riferisce al Parlamento ogni anno in apposita audizione
sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca nazionale"; 
  d) nelle lettere e) ed f) del comma 1  dell'articolo  2  le  parole
"sentito il CNST" sono soppresse; 
  e) nel comma 1 dell'articolo 2, la lettera g) e'  sostituita  dalla
seguente " g) coordina le funzioni  relative  all'Anagrafe  nazionale
delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito  decreto  ministeriale  finalita'  ed   organizzazione,   ed
esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica  e
tecnologica, funzioni di supporto al monitoraggio e alla  valutazione
della ricerca, nonche' di previsione  tecnologica  e  di  analisi  di
impatto delle tecnologie"; 
    f) il comma 3 dell'articolo 2 e' soppresso; 
  g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3  sono  soppressi  e  nel  comma  3
dell'articolo 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse; 
  h) nel comma 2 dell'articolo 8 le  parole  da  "il  quale"  fino  a
"richiesta" sono soppresse; 
    i) l'articolo 11 e' soppresso. 
  5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo parere" fino  a  "n.  59"
sono soppresse. 
  6. E'  abrogata  ogni  altra  vigente  disposizione  che  determina
competenze del CNST. 
  7. E' abrogato l'articolo  64  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2
della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dalla  lettera  e)
del comma 4. 
  8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4,
comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono  previste
loro osservazioni e  proposte  preliminarmente  all'approvazione  del
PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto,  in  assenza
di approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere ripartito, con
delibera  del  CIPE,  per  finanziare  interventi   di   ricerca   di
particolare rilevanza strategica. 
  9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e
la giunta amministrativa del CNR sono prorogati  fino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso,
da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e  18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998. 
  10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica  e  tecnologica
sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7  agosto
1997, n. 266, e' inserito tra gli enti di  ricerca  a  carattere  non
strumentale ed e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  alle  quali  si  uniforma  il  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  previsto
dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266. 
                                            (7) (8) (9) (10) (11)(12) 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 5 giugno 1998 
                              SCALFARO 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                                 Berlinguer, Ministro 
                                     dell'universita' e della ricerca 
                                  scientifica e tecnologica 
                                  Bassanini, Ministro per la funzione 
                                  pubblica e gli affari regionali 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
344) che "Il Fondo  ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di
ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2015, in considerazione di  una  razionalizzazione  della  spesa  per
acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli  enti  e  delle
istituzioni di ricerca. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti  gli  indirizzi
per l'attuazione della razionalizzazione di spesa". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
373) che "La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 15  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono
destinate all'Istituto nazionale di fisica  nucleare  allo  scopo  di
sostenere le attivita' di ricerca nei campi della fisica subnucleare,
nucleare e astroparticellare". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 374) che "L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e' ridotta di 4 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2016,  relativamente  alla  quota  concernente  le  spese  di  natura
corrente". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
305) che "La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e
le  istituzioni  di  ricerca,  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 25  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al  sostegno  specifico
delle «Attivita' di ricerca a valenza internazionale»". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
632) che "Le disposizioni di cui al comma 629 si applicano  anche  al
personale  di  ricerca  non  contrattualizzato  in  servizio   presso
l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico  e'
equiparato  a   quello   dei   professori   universitari   ai   sensi
dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 163, cosi' come confermato dall'articolo 11,  comma  1,  del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138. A tal fine il Fondo
ordinario per gli enti e le  istituzioni  di  ricerca  (FOE)  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  e'
incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno  2020.  I  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui
al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo  5  giugno
1998, n. 204, dispongono che tale incremento e' assegnato interamente
alla dotazione ordinaria dell'INAF". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1,  comma  633)  che  "Al  fine  di
sostenere   l'accesso   dei   giovani   alla   ricerca,   l'autonomia
responsabile  delle  universita'  e  la  competitivita'  del  sistema
universitario e della ricerca italiano a livello  internazionale,  il
fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita',  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di  76,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di
ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della  legge
30  dicembre  2010,  n.  240,  e   per   il   conseguente   eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia  e  il
fondo ordinario per gli enti e le  istituzioni  di  ricerca,  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  e'
incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di  13,5  milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2019  per  l'assunzione  di
ricercatori negli enti pubblici di ricerca". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
980) che "La dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli
enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementata di 10  milioni  di
euro per l'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  238,  comma
2) che "Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  fondo
ordinario  per  gli  enti  e  le  istituzioni  di  ricerca,  di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.  204,  e'
incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2021
per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".