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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 138

Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2004)
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Testo in vigore dal:  20-6-2003

Art. 19

Personale
1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico ed ha la facoltà di optare per l'applicazione del contratto nazionale degli enti di ricerca secondo modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 18.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato, come previsto dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Il reclutamento ed il trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.F. sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca l'I.N.A.F, sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
Nota all'art. 19:
- Il testo dell'art. 40, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:
«3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate».