DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (19G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca 
 
  1. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020». 
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole  «2017-2018  e  2018-2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021». 
  3. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, le parole «entro  il  31  ottobre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2020».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione di residui previsti a legislazione vigente. 
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020  dall'articolo  1,
comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  ulteriormente
prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con  propria
delibera  all'assegnazione  delle  risorse  a  valere  sulle  risorse
disponibili del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  relative  al
periodo di programmazione 2014-2020, nel limite  massimo  complessivo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025,  sulla
base di programmi quinquennali presentati entro il  31  luglio  2020,
secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo  1,  comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5-bis. In considerazione della particolare  situazione  linguistica
delle scuole  in  lingua  tedesca  e  delle  localita'  ladine  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano,  le  disposizioni  in  materia   di
requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli  articoli  13,
comma 2, lettera b), e  14,  comma  3,  sesto  periodo,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a  decorrere  dal  1°
settembre 2022 per le scuole in lingua  tedesca,  limitatamente  alla
prova INVALSI nella disciplina  "tedesco",  e  per  le  scuole  delle
localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI  nelle  discipline
"italiano" e "tedesco". 
  5-ter.  L'applicazione  dell'articolo  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020. 
  5-quater. All'articolo 21, comma  2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, il secondo  periodo  e'  soppresso  e,  al  terzo
periodo, le parole: "Sono altresi' indicate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate". 
  5-quinquies.  Per  l'anno  scolastico  2019/2020,  le   istituzioni
scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 2017,  n.  62,  come  modificato  dal  comma  5-quater  del
presente articolo, su base sperimentale e facoltativa. 
  5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei
giovani  alla  ricerca  e   per   la   competitivita'   del   sistema
universitario   italiano   a   livello    internazionale,    previste
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'
prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga  alle
vigenti facolta' assunzionali: 
  a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono  ripartite
tra le universita'; 
  b) nell'anno 2022, la  progressione  di  carriera  dei  ricercatori
universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale, nel limite di spesa di ((30 milioni di  euro))
annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le risorse sono ripartite tra le  universita'.  Con
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le  universita'
statali sono autorizzate a  bandire  procedure  per  la  chiamata  di
professori universitari di seconda fascia  riservate  ai  ricercatori
universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato: 
  1) ((fino al)) 50 per cento dei posti, ai  sensi  dell'articolo  18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  2) ((per almeno il)) 50 per cento dei posti, entro il  31  dicembre
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240. 
  5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 96,5 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  111,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede: 
  a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  b) quanto a 15 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. 
  5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le  medesime
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di  600.000
euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal secondo periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190". 
  5-novies.  All'articolo  20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge   9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole:  "Entro  il  31  dicembre  2018"  sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021". 
  5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2021".