DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1982, n. 163

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1999)
Testo in vigore dal: 2-5-1982
                              Art. 30.
  Dotazione organica dei posti di geofisici straordinari e ordinari

  La  dotazione  organica  della fascia dei geofisici straordinari ed
ordinari  e'  di  sei  posti,  di  cui uno riservato alla chiamata di
studiosi ai sensi del successivo art. 42.
  I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto la copertura dei
posti  di  cui  al  presente  articolo  avviene  mediante concorsi da
bandire,  ciascuno  per  non  piu'  di un terzo dei posti stessi, con
cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.