LEGGE 3 luglio 1998, n. 210

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

note: Entrata in vigore della legge: 21-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2021)
Testo in vigore dal: 10-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
                        Dottorato di ricerca 
 
  1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono
le competenze necessarie per  esercitare,  presso  universita',  enti
pubblici  o  soggetti  privati,  attivita'   di   ricerca   di   alta
qualificazione ((, anche ai fini  dell'accesso  alle  carriere  nelle
amministrazioni  pubbliche  nonche'  dell'integrazione  di   percorsi
professionali di elevata innovativita')). 
  2.  I  corsi  di  dottorato  di  ricerca  sono  istituiti,   previo
accreditamento    da    parte    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  su  conforme  parere  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario  e  della  ricerca
(ANVUR),   dalle   universita',   dagli   istituti   di    istruzione
universitaria ad ordinamento speciale ((...)). I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra  universita'  ed
enti di ricerca pubblici e  privati  di  alta  qualificazione,  fermo
restando in tal caso il rilascio del relativo  titolo  accademico  da
parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione  necessaria  ai
fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e  le  condizioni
di eventuale revoca dell'accreditamento ((...)) sono disciplinate con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca,  su  proposta  dell'ANVUR.  Il  medesimo  decreto  definisce
altresi' i criteri e i parametri sulla  base  dei  quali  i  soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione  dei
corsi di dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi,  la
durata, il contributo per l'accesso e la  frequenza,  il  numero,  le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al
comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4. 
  3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche'  alle  borse  di
studio conferite dalle universita'  per  attivita'  di  ricerca  post
laurea si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6  e
7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.  Con  decreti  del  Ministro
sono determinati annualmente i criteri per la  ripartizione  tra  gli
atenei delle risorse disponibili per  il  conferimento  di  borse  di
studio  per  la  frequenza  dei  corsi  di   perfezionamento,   anche
all'estero, e delle  scuole  di  specializzazione,  per  i  corsi  di
dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post  laurea  e  post
dottorato. 
  4. Le universita' possono  attivare  corsi  di  dottorato  mediante
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di  requisiti
di elevata qualificazione culturale e  scientifica  e  di  personale,
strutture ed attrezzature idonei. 
  5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
    a) il  numero  di  laureati  da  ammettere  a  ciascun  corso  di
dottorato; 
    b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso
e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito  e
del disagio economico; 
    c) il numero, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare  e
dei contratti di apprendistato di cui  all'articolo  50  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da
stipulare, previa valutazione comparativa  del  merito.  In  caso  di
parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  132  del  9  giugno   1997,   e   successive
modificazioni e integrazioni. (4) 
  6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di  cui  al
comma 5 possono essere  coperti  mediante  convenzione  con  soggetti
estranei  all'amministrazione  universitaria,  secondo  modalita'   e
procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'. 
  6-bis.  E'  consentita  la  frequenza  congiunta   del   corso   di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni. 
  7. La valutabilita' dei titoli di dottorato  di  ricerca,  ai  fini
dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'  di  ricerca  non
universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con
gli altri Ministri interessati. 
  8.  Le  universita'  possono,  in  base  ad  apposito  regolamento,
affidare ai dottorandi di ricerca una  limitata  attivita'  didattica
sussidiaria o integrativa che non deve  in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La  collaborazione  didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello  Stato  e  non  da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. 
  8-bis. Il titolo  di  dottore  di  ricerca  e'  abbreviato  con  le
diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D.". 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 19, comma 2)
che "La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
del presente articolo acquista efficacia a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Ministro  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.  210,  come  sostituito
dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo".