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LEGGE 3 luglio 1998, n. 210

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

note: Entrata in vigore della legge: 21-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2021)
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Testo in vigore dal: 20-11-2005
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                    Copertura dei posti di ruolo

  1.  La  competenza  ad  espletare le procedure per la copertura dei
posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di
professori associati e di ricercatori e' trasferita alle universita'.
Entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
seguito  denominato  "Ministro"  sono  disciplinate  le  modalita' di
espletamento  delle  predette  procedure  in  conformita'  ai criteri
contenuti nella presente legge.
  2.   Le   universita'  possono  emanare,  con  propri  regolamenti,
disposizioni  modificative e integrative delle disposizioni di cui al
comma  1,  limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1,
lettera   e),   dell'articolo   2.   Con  regolamenti  emanati  dalle
universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di
cui  al  comma  1  mediante  trasferimento,  nonche' per la mobilita'
nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
  3.  In  conformita' a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9
maggio  1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati
dagli  organi  competenti dell'universita' a maggioranza assoluta dei
componenti.  Essi  sono  trasmessi  al Ministro che, entro il termine
perentorio  di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita'
e  di  merito  nella  forma  della  richiesta motivata di riesame. In
assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
  4.  Il  Ministro  puo'  per  una  sola  volta, con proprio decreto,
rinviare   i   regolamenti   alla  universita',  indicando  le  norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita'  possono  non conformarsi ai rilievi di legittimita'
con  deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro
componenti,  ovvero  ai  rilievi di merito con deliberazione adottata
dalla  maggioranza  assoluta.  In tal caso il Ministro puo' ricorrere
contro   l'atto   emanato   dal  rettore  in  sede  di  giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la maggioranza
qualificata  non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono
essere emanate.
  5.  I  regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  6.  Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge
sono  disposti  con  decreto  rettorale  e  decorrono di norma dal 1o
novembre  successivo,  ovvero  da  una  data  anteriore,  in  caso di
attivita'  didattiche  da  svolgere  nella  parte  residua  dell'anno
accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre
universita',  l'anticipo  della  decorrenza puo' essere disposto solo
sulla  base  di  un accordo tra le universita' interessate, approvato
dagli  organi accademici competenti, previo nulla osta della facolta'
di provenienza.((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che  "A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei decreti
legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge
19  novembre  1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio
1998,   n.   210.   Relativamente  al  reclutamento  dei  ricercatori
l'abrogazione  degli  articoli  1  e  2  della  legge n. 210 del 1998
decorre  dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le
procedure in atto alla predetta data".