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LEGGE 3 luglio 1998, n. 210

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

note: Entrata in vigore della legge: 21-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2021)
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Testo in vigore dal:  20-11-2005
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Copertura dei posti di ruolo
1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.
2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.
4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare i regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".