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LEGGE 3 luglio 1998, n. 210

Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

note: Entrata in vigore della legge: 21-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2021)
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Testo in vigore dal:  24-11-2010
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Art. 2

Procedure per la nomina in ruolo
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso prevedere:
a) l'indizione da parte delle singole università di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di professore ordinario, distinti per settore scientificodisciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da effettuare da parte di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonché:
1) nel caso di procedure per la copertura di posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà che ha richiesto il bando ha nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la medesima facoltà ha nominato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato. I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore scientificodisciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli atenei con modalità che consentano una rapida costituzione della commissione e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))
;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme differenziate, nonché le modalità di individuazione e di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica e la discussione dei titoli scientifici; sono altresì valutati le attività didattiche e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l'attività svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, è effettuata una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altresì valutati l'attività didattica e i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonché, nelle materie in cui sia richiesta una specifica competenza in campo clinico, ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo l'attività svolta in detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della regolarità formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta di non più di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure relative a professori associati od ordinari. L'università che ha emanato il bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore nel caso di procedure relative a ricercatori e può, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità formale degli atti da parte del rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, uno dei due idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata assunta dal consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, a maggioranza degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso l'università, decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera, può procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) ovvero può indire una nuova procedura di valutazione comparativa. Qualora la facoltà lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai sensi del numero 1) o del presente numero, essa potrà avvalersi della possibilità prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni dall'accertamento della regolarità formale degli atti relativi alla valutazione comparativa non utilizzata dalla facoltà per coprire il posto;
g) la possibilità, nel caso di procedure relative a professori associati e ordinari, per le università che non hanno emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso settore scientificodisciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in ruolo da parte delle università entro il termine di tre anni, decorrente dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura di valutazione e le relative forme di pubblicità, che comprendono comunque i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici per via telematica e tramite il Bollettino ufficiale del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni
di cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di un anno, per lo stesso settore scientificodisciplinare e per la stessa tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l)
((LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183))
;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, di partecipare in qualità di candidati a valutazioni comparative per posti del medesimo livello. (3)
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data".