DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-8-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni  a  statuto
                              ordinario 
 
  1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo  41,  comma
1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto
ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39,  commi  1,
2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  2.  Per  l'anno  2001,  ai  fini  della  determinazione  del  Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e  delle  specifiche  quote  da
assegnare  alle  regioni  a  statuto  ordinario  si  considera   come
dotazione propria il gettito  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,
commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il  gettito  dell'IRAP
al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  delle  spettanze
determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo
3, commi 2 e 3, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  nonche',
limitatamente alla regione Toscana, della somma  spettante  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87. 
  3. Per il (( periodo 2001-2004  ))  e'  istituito  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica un  fondo  di  garanzia  per  compensare  le
regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate  dell'IRAP
e  dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  commisurata  all'aliquota
dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle  imposte  medesime
contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria. 
  4. Per le regioni a statuto ordinario che  realizzano  in  ciascuno
degli anni relativi al (( periodo 2001-2004 )) un gettito complessivo
dell'IRAP  e   dell'addizionale   regionale   all'IRPEF   commisurata
all'aliquota dello 0,5 per cento  superiore  a  quello  previsto,  si
provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere  sulle
somme spettanti ai sensi dell'articolo 7  ovvero  sulle  spettanze  a
titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine. 
  5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni ed integrazioni. 
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni da accreditare sui conti correnti di  cui  all'articolo
40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  in
essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente
ad  assicurare,  insieme   con   gli   accreditamenti   dell'IRAP   e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento  della
spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni del presente comma. (2) 
  7. Ai soli fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi  3,  4,  5  e  6  si  considerano   i   gettiti   dell'IRAP   e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota  dello
0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo  15  dicembre
1997, n. 446. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito con modificazioni dalla
L. 28 marzo 2001, n. 129 ha disposto (con l'art. 1,  comma  4-quater)
che "Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono
essere concesse  dal  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun 
anno."