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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2022)
Testo in vigore dal:  1-8-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997.
2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurato all'aliquota dello 0,5 per cento e il gettito dell'IRAP al netto dell'ammontare della quota di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle spettanze determinate, per il medesimo anno 2001, in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché, limitatamente alla regione Toscana, della somma spettante ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 aprile 1999, n. 87.
3. Per il
(( periodo 2001-2004 ))
è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di garanzia per compensare le regioni a statuto ordinario delle eventuali minori entrate dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento rispetto alle previsioni delle imposte medesime contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria.
4. Per le regioni a statuto ordinario che realizzano in ciascuno degli anni relativi al
(( periodo 2001-2004 ))
un gettito complessivo dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento superiore a quello previsto, si provvede al recupero delle eventuali maggiori entrate a valere sulle somme spettanti ai sensi dell'articolo 7 ovvero sulle spettanze a titolo di compartecipazione all'accisa sulle benzine.
5. Alla quantificazione del fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma. (2)
7. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si considerano i gettiti dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento, affluiti sui conti correnti infruttiferi di tesoreria centrale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 19 febbraio 2001, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2001, n. 129 ha disposto (con l'art. 1, comma 4-quater) che "Con effetto dall'anno 2001, le anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, possono essere concesse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica limitatamente al primo semestre di ciascun anno."