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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
Testo in vigore dal:  1-1-1998

Art. 40

Modalità per il riversamento dell'Irap
e dell'addizionale Irpef
1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del R.D. n. 2440/1923:
"Art. 63. - Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti:
a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome;
b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;
c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;
d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli articoli 1285 e 1286 del codice civile;
e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi;
f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro.
Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute allo Stato, possono essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze in base a valutazioni medie sull'intero stanziamento di ciascun capitolo.
Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regola mediante commutazione in quietanza.
Il regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativi abbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante semplici registrazioni nelle scritture.
Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonché al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato.
Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi opportuno".