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LEGGE 8 aprile 1999, n. 87

Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore.

note: Entrata in vigore della legge: 24-4-1999
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Testo in vigore dal:  24-4-1999

Art. 4

1. A valere sul fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme spettanti alla regione Toscana sono aumentate, a decorrere dal 1 gennaio 1999, di un importo complessivo di lire 4.562 milioni, risultante, quanto a lire 562 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per la Presidenza della Repubblica già destinata alla tenuta di San Rossore, e quanto a lire 4.000 milioni, dalla quota parte di stanziamenti del bilancio dello Stato per il Ministero dei lavori pubblici, parimenti destinata a detta tenuta.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione sugli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è il seguente:
"2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con risorse a carico del bilancio dello Stato".