LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2001
                              Art. 66. 
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici  e  norme  sulla
                          tesoreria unica) 
 
  1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano  validita'  le  disposizioni
che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui  all'articolo  47
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le
disposizioni si applicano  a  tutte  le  province  e  ai  comuni  con
popolazione superiore a 50.000 abitanti. 
  2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della  norma  di
cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,  n.
30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi  conti  aperti
presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato  alla  fine  di  ciascun  bimestre   dell'anno   precedente
aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione  di
cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
dopo le parole: "intervento di banche" sono inserite le seguenti:  "o
della societa' Poste Italiane Spa". 
  4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole  ed
istituti di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni educative,
sono disposte con l'obiettivo di assicurare che  per  l'anno  2001  i
pagamenti delle istituzioni  scolastiche  non  risultino  globalmente
superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo  1999,  incrementati
del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti  pagamenti  non  dovranno
superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente  incrementato  di
un punto in piu' del tasso di  inflazione  programmato.  Nei  decreti
attuativi  si   terra'   conto   dell'intervenuta   autonomia   delle
istituzioni scolastiche. 
  5. A decorrere dal 1° marzo 2001  le  regioni  sono  incluse  nella
tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n.  720,  e  successive
modificazioni. 
  6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o
compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro  proveniente  dal
bilancio dello Stato a favore delle  regioni  devono  essere  versate
nelle contabilita' speciali infruttifere  che  devono  essere  aperte
presso le competenti sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato.
Tra  le  predette  entrate  sono  comprese  quelle   provenienti   da
operazioni di indebitamento  assistite,  in  tutto  o  in  parte,  da
interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in  conto
interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano
ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun  ente
ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato. 
  7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,  4,  5  e  6
dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 
  8.  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71  del  26
marzo 1998, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  e'
riversata alle contabilita' speciali di cui al comma 6; l'addizionale
regionale all'IRPEF e' versata mensilmente dalla  tesoreria  centrale
dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione  presso  il
proprio tesoriere. 
  9. Sino all'apertura delle contabilita' speciali di cui al comma 6,
per  l'IRAP  e  l'addizionale  regionale  all'IRPEF   continuano   ad
applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano  il  riversamento
alle regioni delle somme a tale titolo riscosse. 
  10. Le  quote  dell'accisa,  sulle  benzine  continuano  ad  essere
versate  ai  tesorieri  delle  regioni  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279. 
  11.  A  decorrere  dal  1°  marzo  2001  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,  si
estendono alle province e  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a
10.000 abitanti. 
  12. Per le regioni a statuto speciale e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalita'
di gestione dei flussi di cassa, di cui  ai  commi  da  5  a  10  del
presente articolo, si  provvede  con  norme  di  attuazione  adottate
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia. 
  13. Per garantire la necessaria autonomia della  Cassa  depositi  e
prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli
enti locali e delle altre autonomie e con  quelle  di  controllo  dei
flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo  ed  il  terzo
periodo sono sostituiti  dalle  seguenti  parole:  ",  anche  per  il
personale  del  proprio  ruolo  dirigenziale,  ivi  compreso  il  suo
reclutamento.  Per  le   materie   non   disciplinate   dall'autonomo
ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni". 
  14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi  di
gestione faunistico-ambientale  sul  territorio  nazionale  da  parte
delle regioni, degli enti locali e delle altre  istituzioni  delegate
ai  sensi  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  o  successive
modificazioni,  a  decorrere  dall'anno  2004   il   50   per   cento
dell'introito derivante dalla tassa erariale di  cui  all'articolo  5
della tariffa annessa al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro  delle
finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
303 del  30  dicembre  1995,  e'  trasferito  alle  regioni.  Per  la
realizzazione  degli  stessi  programmi,  in  via  transitoria,   per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e' stanziata la  somma  di  10
miliardi  di  lire.  Il  Ministro   delle   finanze   provvede   alla
ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano.