DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 284

Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
                              Personale

  1.  I  dipendenti della Cassa depositi e prestiti sono disciplinati
dall'autonomo  ordinamento  approvato  con  i  decreti del Presidente
della  Repubblica  in  data  4 agosto 1984, 4 agosto 1986, 23 ottobre
1987, 5 dicembre 1988 e con i decreti del Ministro del tesoro in data
10  luglio 1992, 20 aprile 1993, 7 aprile 1997, 24 settembre 1997, 20
novembre  1997  e  23 luglio 1998, nonche' dalle modifiche che a tale
ordinamento potranno essere apportate ai sensi dell'articolo 11 delle
legge  13 maggio 1983, n. 197. ((, anche per il personale del proprio
ruolo  dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie
non  disciplinate  dall'autonomo  ordinamento  si  applica il decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni)).
Tutte  le  spese  del  personale  gravano esclusivamente sul bilancio
della Cassa depositi e prestiti.
  2.  In  aggiunta  al  personale  di  ruolo  l'amministrazione  puo'
assumere  direttamente fino a dieci esperti di alta qualificazione in
discipline  connesse  all'attivita'  della Cassa depositi e prestiti,
con  contratto  a tempo determinato, di durata non superiore a cinque
anni,   rinnovabile.   I  compensi  sono  fissati  dal  consiglio  di
amministrazione, su proposta del direttore generale.