LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 47
                        Disposizioni generali

  1.  Al  fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo
di  tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in
conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello
Stato  vengono  effettuati  al  raggiungimento dei limiti di giacenza
che,  per  categorie  di  enti,  vengono  stabiliti  con  decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura   compresa   tra   il  10  e  il  20  per  cento  dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione
si applica alle province con popolazione superiore a quattrocentomila
abitanti  e  ai  comuni  con  popolazione  superiore  a  sessantamila
abitanti.  Ferma  restando  la  normativa  di  cui all'articolo 9 del
decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione  dei  trasferimenti erariali agli enti locali in una o
piu'  rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di
tutti  gli  enti  sopra  individuati,  scadenze  predeterminate per i
pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9 del decreto-legge 31
dicembre  1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1997,  n.  30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000
nei  confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma
1  con  estensione,  ai  comuni  con  popolazione  inferiore  a 5.000
abitanti,  della  stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti
locali,  le  scadenze  e i riferimenti temporali ivi indicati sono da
intendersi riferiti a ciascun anno.
  3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma
di  cui  all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del
1996,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
Tesoreria   dello  Stato  superiori  al  95  per  cento  dell'importo
cumulativamente  prelevato  alla  fine  di ciascun bimestre dell'anno
precedente.
  4.  I  soggetti  interessati  possono  richiedere  al Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica deroghe al
vincolo  di  cui  al  comma  3  per  effettive  e  motivate esigenze.
L'accoglimento   della   richiesta  e'  disposto  con  determinazione
dirigenziale;  l'eventuale  diniego totale o parziale e' disposto con
decreto  del  Ministro.  I prelievi delle amministrazioni periferiche
dello  Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
  5.  Per  i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui
al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In
attesa  della  emanazione  del  decreto di riparto di cui al comma 40
dell'articolo  1  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549, le rate
trimestrali   sono   computate   con  riferimento  all'80  per  cento
dell'assegnazione dell'anno precedente.
  6.  I  nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non
concorrono  alla  determinazione  del limite massimo di indebitamento
delle  regioni  a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa
statale  per  la parte eventualmente vincolata a specifici interventi
settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.
  7.  Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7
agosto  1997, n. 279, possono essere attuate per una o piu' regioni e
universita'  statali a partire dal 1 luglio 1998. Nell'ultimo periodo
del  comma  1  del  citato  articolo 9, dopo le parole: "non si tiene
conto",  sono  inserite  le seguenti: "della rateazione degli importi
e".
  8.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  7  e  8  del decreto
legislativo  7  agosto  1997,  n. 279, si applicano nei confronti dei
comuni  con  popolazione  inferiore  a  1000 abitanti a partire dal 1
luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998
sono  riversate  dai  concessionari ai comuni interessati in apposite
contabilita'  speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni
di tesoreria provinciale dello Stato.
  9.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,   tenuto   conto   delle   condizioni  del  mercato,  puo'
autorizzare  la  Cassa  depositi  e  prestiti  a  porre  in essere le
operazioni  di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  10. Per le attivita' connesse alla attuazione del presente Capo, il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
puo'  avvalersi  di  personale  comandato  da  altre  amministrazioni
pubbliche  e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonche'
di  personale  a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre  un  triennio,  per  un  numero  massimo  di  (( 33 unita')). A
decorrere  dall'anno  1999 tale contingente e' integrato di ulteriori
dieci  unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione per
le  esigenze  del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle procedure di
selezione  del  contingente  integrativo  si provvede su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo
di  lire  tre  miliardi  per l'anno 1998, di lire quattro miliardi in
ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno
2001,  si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente
Capo  e  su  quelle conseguite con le analoghe iniziative nel settore
della pubblica istruzione.