DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-9-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
          (Gradualita' dell'applicazione dei nuovi criteri)
  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente
secondo i seguenti criteri e modalita':
    a)  per  le  regioni,  a  decorrere  dal 1 gennaio 1999, le quote
dell'accisa  sulle  benzine spettanti ai sensi dell'articolo 8, comma
12,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, sono versate mensilmente
dalla  tesoreria  centrale  dello  Stato sui conti correnti accesi da
ciascuna  regione  presso  il proprio tesoriere e non concorrono alla
determinazione  delle  disponibilita'  detenibili  presso  il sistema
bancario  stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di
cui  alla  legge  29 ottobre 1984, n. 720. Tali somme devono comunque
essere   utilizzate   dalle  regioni  per  far  fronte  alle  proprie
necessita'  finanziarie  con  priorita'  rispetto alle disponibilita'
detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge
n.  720  del  1984.  Dalle  entrate da assumere a base per il calcolo
delle  predette  disponibilita'  sono  escluse  quelle concernenti il
gettito dell'accisa sulle benzine;
    b)   per   gli  enti  locali,  a  decorre  dal  1  gennaio  1999,
limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;
    c)  all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle
(( modifiche introdotte dall'articolo 7)) si provvede con decreti del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione  economica  con  le
decorrenze  e  le  modalita'  dagli  stessi  previste. Per le regioni
l'adeguamento   riguarda  l'individuazione  degli  ulteriori  tributi
propri che non concorrono alla formazione delle liquidita' detenibili
ai  sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e la graduale riduzione
del  limite  di  detenibilita'  e della base di calcolo. Per gli enti
locali,  l'adeguamento  riguarda  ulteriori  tipologie di enti. Sugli
schemi dei decreti e' acquisito il parere della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  e  della  Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali.  Il  parere  deve  essere  espresso  entro  60  giorni  dalla
richiesta.  Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere
comunque emanati.