LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20.
                Interventi per i campionati mondiali
di sci alpino del 2005 in Valtellina

  1.  Per  la  realizzazione  di  strutture viarie e di trasporto, di
impianti  sportivi  e  di  servizio,  funzionali allo svolgimento dei
campionati  mondiali  di  sci  alpino  del  2005  in Valtellina, sono
autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di  5.164.569 euro a
decorrere  dall'anno  2002,  di  5.164.569 euro a decorrere dall'anno
2003  e  di  165.000  euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso
dello  Stato  agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni  finanziarie  che  la  regione Lombardia e' autorizzata ad
effettuare.   Le  relative  rate  di  ammortamento  per  capitale  ed
interessi  sono  corrisposte  agli istituti finanziatori da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma
1,  la  regione  Lombardia  stipula  un apposito accordo di programma
quadro,  ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e gli enti
locali interessati.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5.164.569  euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e
10.494.138  euro  a  decorrere  dall'anno  2004, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  ((3-bis.   Le   somme   relative   ad  eventuali  economie  che  si
realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui
o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per
la  realizzazione  degli  interventi per i campionati mondiali di sci
alpino  del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui  limiti  di impegno
quindicennali  possono essere destinate alla copertura di altre spese
preventivamente   autorizzate  dalla  regione  per  la  realizzazione
dell'evento)).