LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 3-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 48.
        (Fondi interprofessionali per la formazione continua)

  1.  All'articolo  118  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Al  fine  di  promuovere,  in  coerenza  con  la  programmazione
regionale  e  con  le  funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, lo sviluppo della
formazione  professionale  continua,  in  un'ottica di competitivita'
delle  imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono
essere  istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria,
dell'agricoltura,  del  terziario  e dell'artigianato, nelle forme di
cui  al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione  continua,  nel  presente articolo denominati "fondi". Gli
accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro  e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale  possono  prevedere l'istituzione di fondi anche per
settori  diversi,  nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di  un'apposita  sezione  relativa  ai dirigenti. I fondi relativi ai
dirigenti  possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  dirigenti
comparativamente  piu'  rappresentative, oppure come apposita sezione
all'interno  dei  fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo   tra   le  parti,  si  possono  articolare  regionalmente  o
territorialmente.  I  fondi  possono  finanziare  in tutto o in parte
piani  formativi  aziendali,  territoriali,  settoriali o individuali
concordati   tra   le  parti  sociali,  nonche'  eventuali  ulteriori
iniziative  propedeutiche  e  comunque  direttamente connesse a detti
piani  concordate  tra  le parti. I progetti relativi a tali piani ed
iniziative  sono  trasmessi  alle  regioni  ed alle province autonome
territorialmente   interessate  affinche'  ne  possano  tenere  conto
nell'ambito  delle  rispettive  programmazioni. Ai fondi afferiscono,
progressivamente  e  secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito  dall'articolo  25,  quarto  comma, della legge 21 dicembre
1978,  n.  845,  e  successive  modificazioni,  relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
  2.   L'attivazione   dei   fondi  e'  subordinata  al  rilascio  di
autorizzazione  da  parte  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  previa  verifica della conformita' alle finalita' di cui al
comma  1  dei  criteri di gestione, degli organi e delle strutture di
funzionamento   dei  fondi  medesimi  e  della  professionalita'  dei
gestori,  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita
altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso  di  irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e
delle    politiche    sociali    puo'    disporne    la   sospensione
dell'operativita'  o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata
a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente  del  collegio  dei  sindaci e' nominato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Presso  lo  stesso  Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza   oneri   aggiuntivi   a   carico  del  bilancio  dello  Stato,
l'"Osservatorio  per  la  formazione  continua"  con  il  compito  di
elaborare  proposte  di  indirizzo  attraverso  la predisposizione di
linee-guida  e  di  esprimere  pareri  e  valutazioni  in ordine alle
attivita' svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle
suddette   linee-guida.   Tale   Osservatorio   e'  composto  da  due
rappresentanti  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali,
dal  consigliere  di  parita'  componente la Commissione centrale per
l'impiego,  da  due  rappresentanti  delle  regioni  designati  dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province   autonome   di   Trento   e   di  Bolzano,  nonche'  da  un
rappresentante  di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni
sindacali  dei  datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori  maggiormente  rappresentative  sul  piano nazionale. Tale
Osservatorio  si  avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo
sviluppo  della  formazione  professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai
componenti  dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso
spese per l'attivita' espletata.
  3.  I  datori  di  lavoro  che  aderiscono  ai  fondi effettuano il
versamento  del  contributo  integrativo di cui all'articolo 25 della
legge  n.  845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo
indicato  dal  datore  di  lavoro,  fermo  restando  quanto  disposto
dall'articolo  66,  comma  2,  della  legge  17  maggio 1999, n. 144.
L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive
adesioni  o  disdette  avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso  Istituto  provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai
fondi  e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti
bimestrali,";
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
   "6.   Ciascun   fondo   e'   istituito,   sulla  base  di  accordi
interconfederali  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di  lavoro  e  dei  lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
    a)  come  soggetto  giuridico  di  natura  associativa  ai  sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
    b)  come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,  concessa  con  decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali";
    c) il comma 7 e' abrogato;
    d)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  In caso di
omissione,   anche   parziale,  del  contributo  integrativo  di  cui
all'articolo  25  della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e'
tenuto  a  corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni,
che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.";
    e)  il  comma  10  e'  sostituito  dal seguente: "10. A decorrere
dall'anno  2001  e'  stabilita  al  20 per cento la quota del gettito
complessivo  da  destinare  ai fondi a valere sul terzo delle risorse
derivanti  dal  contributo  integrativo  di cui all'articolo 25 della
legge   21   dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il
2002 e al 50 per cento per il 2003.";
    f)  il  comma  12  e'  sostituito  dal seguente: "12. Gli importi
previsti  per  gli  anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
      a)  per  il  75  per  cento assegnati al Fondo di cui ai citato
articolo  25  della  legge  n.  845  del 1978, per finanziare, in via
prioritaria,  i  piani formativi aziendali, territoriali o settoriali
concordati tra le parti sociali;
      b)  per  il  restante  25  per  cento  accantonati  per  essere
destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed
i  criteri  di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed
al comma 10".
  2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i
propri  atti  costitutivi  alle  disposizioni dell'articolo 118 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo. ((27))
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AGGIORNAMENTO (27)
  La  Corte costituzionale con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 51 (in
G.U.  1a  s.s.  02/02/2005,  n.  5)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del presente articolo, nella parte in cui non prevede
strumenti  idonei  a  garantire  una leale collaborazione fra Stato e
Regioni.