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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 1-1-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
                      (Risultati differenziali) 
 
   1. Per  l'anno  2003,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato  in  termini  di  competenza  in  48.200
milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di  euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  2003,
resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni  di  euro
per l'anno finanziario 2003. 
   2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in  37.500  milioni  di
euro, al netto di 4.210 milioni di  euro  per  l'anno  2004  e  4.210
milioni di euro per l'anno 2005, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2004  e  2005,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato e'  determinato,  rispettivamente,  in
289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro. 
   3. I livelli del ricorso al mercato di cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
   4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori  entrate
rispetto alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  sono
interamente  utilizzate  per  la  riduzione  del   saldo   netto   da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria  di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari   per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse  con
la  tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di   emergenza
economico-finanziaria  ovvero  riduzioni  della   pressione   fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati  nel  Documento
di programmazione economico-finanziaria. 
          Avvertenza: 
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale  -  del  31  gennaio  2003  si   procedera'   alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.