LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

Provvedimenti in favore dei profughi italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                       Provvidenze economiche 
 
  1. L'indennita' di sistemazione e il contributo  straordinario  pro
capite, di cui all'articolo 5 della legge 26 dicembre 1981,  n.  763,
sono elevati rispettivamente a lire 4.000.000 una  tantum  e  a  lire
40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi. 
  2. La dichiarazione prevista dall'articolo 9, comma secondo,  della
legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere resa ai sensi della legge
4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11  maggio
1971, n. 390. (1) ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art.  1,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14,  commi
1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n.  19,  nonche'  quelle  relative
alle provvidenze per i profughi, stabilite dalla  legge  26  dicembre
1981, n. 763, nelle misure fissate dall'articolo  2  della  legge  15
ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il  termine  previsto
dall'articolo 8 della medesima legge n. 344 del 1991, sono  prorogate
fino al 31 dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 24)
che le disposizioni del presente articolo, relative all'aumento degli
importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre
1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate  al  31
dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e  al  31  dicembre
2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89,  continuano  ad  applicarsi  a
decorrere dal 1° gennaio 2001.