LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39
      Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle
         amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento
                  e di incentivazione del part-time

     1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
  ottimizzare  le  risorse per il migliore, funzionamento dei servizi
compatibilmente  con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi  di  vertice  delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione  triennale  del  fabbisogno  di personale, comprensivo
delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
  2.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il personale della scuola
dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e'
valutato  su  basi  statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  Per  l'anno  1998, il predetto decreto e'
emanato  entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della
riduzione  complessiva  del  personale  in  servizio alla data del 31
dicembre  1998,  in  misura non inferiore all'1 per cento rispetto al
numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31
dicembre   1999   viene  assicurata  una  riduzione  complessiva  del
personale  in  servizio  in  misura  non  inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una ulteriore riduzione non
inferiore  all'1  per  cento  rispetto al personale in servizio al 31
dicembre  1997.  Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione
di  personale,  non  inferiore  all'1  per cento rispetto a quello in
servizio  al  31  dicembre  1997,  fermi  restando  gli  obiettivi di
riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva  di  cui  all'articolo  3  della  legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito  della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione
in  servizio  degli  addetti  a  compiti  di sicurezza pubblica e dei
vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
con  organico  superiore  a  200  unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione  di  personale  non  inferiore  all'1  per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2002.
  2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue
di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni  tiene  conto  dei  risultati  quantitativi  raggiunti  al
termine  dell'anno  precedente,  separatamente  per  i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli  enti  pubblici  non  economici con organico superiore a duecento
unita',  nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione  pubblica  e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il primo
bimestre di ogni anno.
  3.  Per  consentire  lo  sviluppo  dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa,  garantendo  il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata  del  personale,  a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare,
tenuto  conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun  anno,  il Consiglio dei ministri determina il numero massimo
complessivo  delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile  con  gli  obiettivi  di  riduzione numerica e con i dati
sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate  all'indisponibilita'  di personale da trasferire secondo
le   vigenti   procedure  di  mobilita'  e  possono  essere  disposte
esclusivamente  presso  le sedi che presentino le maggiori carenze di
personale.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
  3-bis.  A  decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui  al  comma  3  si  applica alla generalita' delle amministrazioni
dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e riguarda tutte le
procedure  di  reclutamento  e  le  nuove assunzioni di personale. Il
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, da emanare a
decorrere  dallo  stesso  anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri,
modalita'  e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto  a  quelli  indicati  nel comma 3, allo scopo di tener conto
delle  peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni
per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
  3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150.
  4.  Nell'ambito  della  programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si
procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo
le modalita' di cui ai commi da 5 a 15.
  5.    Per   il   potenziamento   delle   attivita'   di   controllo
dell'amministrazione  finanziaria  si  provvede  con  i  criteri e le
modalita'  di  cui  al  comma  8  all'assunzione  di  2.400 unita' di
personale.
  6.  Al  fine  di  potenziare  la  vigilanza  in materia di lavoro e
previdenza,  si  provvede  altresi'  all'assunzione  di 300 unita' di
personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali
e  regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300   unita'   di  personale  destinate  all'attivita'  dell'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
  7.  Con  regolamento  da  emanare  su  proposta  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente   legge'   previo   parere   delle   competenti  Commissioni
parlamentari,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23
agosto  1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche'
i  processi  formativi,  per  disciplinare  il  passaggio,  in ambito
regionale,  del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in
deroga  alla  normativa  vigente in materia di mobilita' volontaria o
concordata,   al  servizio  ispettivo  delle  Direzioni  regionali  e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  8.   Le  assunzioni  sono  effettuate  con  i  seguenti  criteri  e
modalita':
a) i  concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente
   ai  territori  regionali  ovvero  provinciali,  per  la  provincia
   autonoma    di    Trento,    o   compartimentale,   in   relazione
   all'articolazione  periferica dei dipartimenti del Ministero delle
   finanze;
b) il  numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica
   funzionale  in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato
   sulla  base  della  somma  delle  effettive  vacanze  di  organico
   riscontrabili   negli  uffici  aventi  sede  nella  circoscrizione
   territoriale  medesima,  fatta eccezione per quelli ricompresi nel
   territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai
   profili   professionali   di  settima,  ottava  e  nona  qualifica
   funzionale,  ferma  restando,  per  le  ultime  due qualifiche, la
   disponibilita'  dei posti vacanti. Per il profilo professionale di
   ingegnere  direttore  la  determinazione  dei  posti  da mettere a
   concorso  viene  effettuata  con  le  stesse  modalita',  avendo a
   riferimento   il   profilo  professionale  medesimo  e  quello  di
   ingegnere  direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
   funzionale;
c) i  concorsi  consistono  in  una  prova attitudinale basata su una
   serie  di  quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
   grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
   acquisire   le   professionalita'   specialistiche   nei   settori
   giuridico,    tecnico,   informatico,   contabile,   economico   e
   finanziario,  per  svolgere le funzioni del corrispondente profilo
   professionale.  I  candidati  che  hanno superato positivamente la
   prova   attitudinale   sono   ammessi  a  sostenere  un  colloquio
   interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di
   ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun   candidato   puo'   partecipare  ad  una  sola  procedura
   concorsuale.
  9.  Per  le  graduatorie  dei concorsi si applicano le disposizioni
dell'articolo  11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975,
n.   397,   in   materia   di  graduatoria  unica  nazionale,  quelle
dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi  effetto  economico,  nonche'  quelle  di  cui  al  comma 2
dell'articolo  43  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione
del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze individua all'interno del contingente di cui
all'articolo  55,  comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte
regionale,  nel  settore  dell'accertamento  e del contenzioso. Nelle
aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi
in  ambito  periferico,  il personale destinato al Dipartimento delle
entrate  ai  sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti
agli  specifici  settori,  scelti  sulla  base  della loro esperienza
professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
  11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5,
si  procede  alla  riduzione  proporzionale delle dotazioni organiche
delle  qualifiche  funzionali  inferiori  alla  settima  nella misura
complessiva  corrispondente  al  personale effettivamente assunto nel
corso  del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i
singoli ruoli.
  12.  Il  comma  47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"47.  Per  la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate
successivamente  al  31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino
al 31 dicembre 1998".
  13.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  esami,  indetti  ai sensi
dell'articolo  28,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29,  e  successive  modificazioni,  conservano  validita'  per un
periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
  14.  Per  far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei
beni  culturali  presenti  nelle  aree  soggette a rischio sismico il
Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali, nell'osservanza di
quanto  disposto  dai  commi  1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle
dotazioni  organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche  in  eccedenza  ai  contingenti  previsti per i singoli profili
professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di ciascuna qualifica
funzionale.   Le  assunzioni  sono  effettuate  tramite  concorsi  da
espletare  anche  su  base  regionale mediante una prova attitudinale
basata   su   una   serie  di  quesiti  a  risposta  multipla  mirati
all'accertamento  del  grado di cultura generale e specifica, nonche'
delle  attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei
settori  tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per
svolgere  le  funzioni  del  corrispondente  profilo professionale. I
candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale
sono  ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce
titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per  almeno  un  anno, in
corrispondente   professionalita',   ai   piani  o  progetti  di  cui
all'articolo  6  del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive
modificazioni.
  15.  Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di
200  unita'  complessive,  con  le  procedure  previste  dal comma 3,
personale  dotato  di  alta professionalita', anche al di fuori della
dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista  dall'articolo  3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,   in   ragione   delle  necessita'  sopraggiunte  alla  predetta
rilevazione,  a  seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione
di  nuove  e  specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello
Stato.  Si  applicano  per  le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
  16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono subordinate
all'indisponibilita'  di  idonei  in  concorsi  gia' espletati le cui
graduatorie  siano  state  approvate  a  decorrere dal 1 gennaio 1994
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma 4, della legge 28
dicembre   1995,   n.  549,  che  richiama  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  17.  Il  termine  del  31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12,
comma  3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 1997, n. 30, in materia di
attribuzione  temporanea  di  mansioni  superiori,  e'  ulteriormente
differito  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti di
revisione  degli  ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
  18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il
Consiglio  dei  ministri,  con la determinazione da adottare ai sensi
del  comma  3,  definisce,  entro  il primo semestre di ciascun anno,
anche  la  percentuale  del  personale  da  assumere  annualmente con
contratto  di  lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili,  salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.  Tale percentuale non puo'
essere  inferiore  al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo
che  le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate
anche   mediante   ricorso   ad  ulteriori  tipologie  di  assunzioni
comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle
ordinarie  assunzioni  di  personale.  Per le amministrazioni che non
hanno  raggiunto  una quota di personale a tempo parziale pari almeno
al  4  per  cento  del  totale  dei dipendenti, le assunzioni possono
essere   autorizzate,  salvo  motivate  deroghe,  esclusivamente  con
contratto  a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno
puo'  intervenire  purche'  cio'  non  comporti riduzione complessiva
delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
  18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per
il  personale  non  sanitario  con qualifica dirigenziale che non sia
preposto  alla  titolarita'  di  uffici,  con conseguenti effetti sul
trattamento   economico   secondo   criteri  definiti  dai  contratti
collettivi nazionali di lavoro.
  19.  Le  regioni,  le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti  locali,  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai
principi  di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
  20.  Gli  enti  pubblici  non  economici adottano le determinazioni
necessarie  per  l'attuazione  dei  principi  di cui ai commi 1 e 18,
adeguando,  ove  occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una
riduzione  delle  spese  per  il  personale.  Agli  enti pubblici non
economici  con  organico  superiore  a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
  20-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche alle quali non si applicano
discipline  autorizzatorie  delle  assunzioni,  fermo restando quanto
previsto  dai  commi  19  e  20,  programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni; di cui ai
commi  2-bis,  3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche  mediante  l'incremento  della  quota  di  personale  ad orario
ridotto  o  con  altre  tipologie  contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate  dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni
e  competenze.  Per  le  universita'  restano  ferme  le disposizioni
dell'articolo 51.
  20-ter.  Le  ulteriori  economie  conseguenti  all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici  con  organico superiore a duecento unita', sono destinate,
entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi  per  la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi  nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai sensi del
predetto  articolo  43,  comma  5,  le amministrazioni e gli enti che
abbiano  proceduto  a  ridurre la propria consistenza di personale di
una  percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi
percentuali  di  riduzione  annua  di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
  21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo,
la  Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro,
del  bilancio  e  della programmazione economica possono avvalersi di
personale  comandato  da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al  contingente  determinato  ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unita'.
  22.  Al  fine  dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59, la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri e' autorizzata, in deroga ad
ogni  altra  disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo
di  personale  in  posizione  di comando o di fuori ruolo, fino ad un
massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti  pubblici  economici.  Si
applicano  le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della
legge  15  maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma
mantiene  il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni
o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di
tali  amministrazioni  o  enti. Al personale di cui al presente comma
sono  attribuiti  l'indennita'  e il trattamento economico accessorio
spettanti  al  personale  di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri,   se  piu'  favorevoli.  Il  servizio  prestato  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.(13)
  23.  All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608  le parole "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre  1998".  Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995,  n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c),
della  legge  15  maggio  1997, n. 127, le parole: "31 dicembre 1997"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre  1998". L'eventuale
trasformazione  dei  contratti previsti dalla citata legge n. 549 del
1995  avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e
3 del presente articolo.
  24. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
  25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro
dei  dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo
in   ogni  caso  che  cio'  non  si  ripercuota  negativamente  sulla
funzionalita'  degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti,
come  i  piccoli  comuni  e  le  comunita' montane, la contrattazione
collettiva  puo'  prevedere  che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche'
ad  altri  istituti  contrattuali  non  collegati  alla  durata della
prestazione  lavorativa  siano  applicati  in  favore del personale a
tempo  parziale  anche  in  misura  non frazionata o non direttamente
proporzionale   al   regime   orario   adottato.  I  decreti  di  cui
all'articolo  1,  comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto  dall'articolo  6  del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
devono  essere  emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.  In  mancanza,  la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente
nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese  contrasto  con  quella  svolta  presso  l'amministrazione  di
appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato provvedimento
emanato   d'intesa   fra   l'amministrazione  di  appartenenza  e  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri Dipartimento della funzione
pubblica.
  26.  Le  domande  di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno  a  tempo  parziale,  respinte  prima  della data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono riesaminate d'ufficio secondo i
criteri   e   le  modalita'  indicati  al  comma  25,  tenendo  conto
dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
  27.  Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,  in  materia  di rapporto di lavoro a tempo
parziale,  si applicano al personale dipendente delle regioni e degli
enti  locali  finche'  non  diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
  28.  Nell'esercizio  dei  compiti attribuiti dall'articolo 1, comma
62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di
finanza  agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti
dal  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.  Nel  corso  delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62,
della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto
d'ufficio. (10)
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AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 22, comma 5)
che  "Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad  assumere,  al  di  fuori  della  previsione  di fabbisogno di cui
all'articolo  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel
2000,  mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni
di   lavoro   a  tempo  parziale,  per  profili  professionali  delle
qualifiche  funzionali  non  superiori  alla  settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due."
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AGGIORNAMENTO (13)
  La  L. 8 marzo 1999, n. 50 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che
la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.