DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/03/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 1988, n. 160 (in G.U. 21/05/1988, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
Testo in vigore dal: 5-12-1994
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
 
  1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e  della  previdenza  sociale  il  Fondo   per   il   rientro   dalla
disoccupazione. 
  2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione,  amministrato  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la  finalita'  di
promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei  territori
del Mezzogiorno di cui al testo unico delle  leggi  sugli  interventi
nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le
quali e' piu' accentuato il fenomeno della  disoccupazione,  mediante
il finanziamento o la partecipazione al  finanziamento  dei  piani  o
progetti di investimenti, di cui al comma 3, che  presentano  elevata
intensita' di nuova occupazione e con priorita' per quelli  attinenti
alla tutela dell'ambiente, alla  manutenzione  e  valorizzazione  dei
beni culturali, alle attivita' di  consulenza  e  assistenza  per  il
risparmio   energetico   e   per   i   progetti   finalizzati   delle
Amministrazioni pubbliche. 
  3. Le disponibilita' del Fondo sono utilizzate per  i  piani  ed  i
progetti di investimento dello Stato, degli  altri  enti  pubblici  e
delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE  o  dai
comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al
comma 4, lettera a), ed istruiti in conformita' alle disposizioni  di
cui  ai  commi  4  e  5,  con  priorita'  per  quelli  immediatamente
eseguibili. 
  4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  d'intesa   con   i   Ministri
competenti: 
    a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento  di
cui  al  comma  3  rilevanti  per  la   valutazione   dei   parametri
occupazionali, sotto il profilo quantitativo  e,  soprattutto,  sotto
quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia  formativa
ed alla capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica; 
    b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi
di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento. 
  5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera b),  devono
prevedere specifiche clausole volte a  determinare  puntualmente  gli
obblighi che vengono assunti in materia di occupazione. 
  6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa  con
i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza  dei  singoli
piani e progetti d'intervento agli indirizzi  e  criteri  di  cui  al
comma 4, lettera a). 
  7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa  con
il  Ministro  del  tesoro,  provvede,  con  proprio   decreto,   alla
determinazione delle modalita' di erogazione dei finanziamenti,  alla
cui eventuale assegnazione ai  capitoli  di  spesa,  anche  di  nuova
istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri  interessati  si
provvede con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 341)). 
  9. Il Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale  riferisce
annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e  sui  risultati
conseguiti. 
  10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante  dall'attuazione  del
presente   articolo   per   l'anno   1988,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo  6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per  il  medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. Le
somme non impegnate nell'anno 1988  possono  esserlo  negli  esercizi
finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992. 
  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (10) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni dalla L.
1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)  che  il
Fondo per  il  rientro  dalla  disoccupazione,  istituito  presso  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dal presente articolo
e' rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.