LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
             (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva) 
 
  1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere  alle
loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di   cui
all'articolo 1 nella seguente misura: 
  a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di  50
dipendenti; 
  b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 
  c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. (27) 
  3. Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e  le
organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano  nel  campo  della
solidarieta' sociale,  dell'assistenza  e  della  riabilitazione,  la
quota  di  riserva  si  computa  esclusivamente  con  riferimento  al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (22)
((27)) 
  4.  Per  i  servizi  di  polizia,  della  protezione   civile,   il
collocamento   dei   disabili   e'   previsto   nei   soli    servizi
amministrativi. 
  5. Gli obblighi di assunzione di  cui  al  presente  articolo  sono
sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle
situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio  1991,
n. 223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall'articolo  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono  sospesi  per
la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di
intervento, in proporzione  all'attivita'  lavorativa  effettivamente
sospesa e per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono
sospesi  inoltre  per  la  durata  della   procedura   di   mobilita'
disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.
223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la  procedura  si
concluda con almeno cinque  licenziamenti,  per  il  periodo  in  cui
permane   il   diritto   di   precedenza   all'assunzione    previsto
dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge. 
  6. Agli enti pubblici economici si applica la  disciplina  prevista
per i datori di lavoro privati. 
  7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori  che  vengono
assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,  n.  686,  e  successive
modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985,  n.  113,  e  della
legge 11 gennaio 1994, n. 29. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2016, n. 244,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la  proroga
al 1 gennaio 2018 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2016, n. 244,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27
febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art.  3,  comma  2)  che  la
soppressione delle parole «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo
in caso di nuova assunzione» ha effetto dal 1 gennaio 2018.