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DECRETO LEGISLATIVO 4 giugno 2003, n. 127

Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-6-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-6-2003

Art. 23

Aggregazione di enti di ricerca del C.N.R.
e norme transitorie e finali
1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R. secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3:
a) Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC);
b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il presidente e il consiglio direttivo del C.N.R. ed i presidenti ed i consigli di amministrazione degli enti di ricerca di cui al comma 1 decadono, ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 15, comma 6, un commissario straordinario con il compito di assicurare la funzionalità del C.N.R. e degli enti predetti nella fase transitoria fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione nominati con le modalità di cui agli articoli 6 e 7. I collegi dei revisori, nominati secondo il previgente ordinamento, esercitano le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori del C.N.R., nominato con le modalità di cui all'articolo 9. Il commissario nomina tre sub-commissari cui può delegare le funzioni per specifici settori di attività e provvede altresì, entro quattro mesi, alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 19, da sottoporre al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. I regolamenti stabiliscono anche le modalità per l'accorpamento nel C.N.R. degli enti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), assicurando ad essi il mantenimento della denominazione e della sede quali strutture scientifiche del C.N.R. In particolare, per l'I.N.F.M., vanno salvaguardate le forme innovative di collaborazione con le università e le imprese, la specificità dei rapporti di lavoro e le forme di autonomia gestionale delle strutture interne.
3. Spetta al commissario straordinario l'espletamento, entro 90 giorni dalla sua nomina, dell'istruttoria finalizzata alla trasformazione dell'Istituto papirologico "Girolamo Vitelli", in struttura scientifica dell'Università di Firenze, salvaguardandone la denominazione e la sede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Decorso tale termine, ove risulti non realizzabile tale soluzione, l'Istituto "Vitelli" sarà accorpato al C.N.R., mantenendo denominazione e sede quale struttura scientifica dello stesso ente, secondo le stesse modalità previste dai citati regolamenti per gli enti di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2:
a) sono soppressi gli enti di ricerca di cui al comma 1, e sono abrogati i rispettivi regolamenti;
b) il patrimonio, i beni mobili, i beni immobili e le attrezzature degli enti indicati al comma 1 confluiscono nel patrimonio del C.N.R.;
c) il personale dei predetti enti è trasferito al C.N.R. mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa e il trattamento di fine rapporto;
d) il C.N.R. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti di cui al comma 1, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono destinati a confluire nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.
6. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2, non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca. Le indennità spettanti al commissario straordinario ed ai sub-commissari sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.
7. Le dotazioni organiche del C.N.R. sono ridefinite ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5.
8. Le disposizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere i), n), o), p), e degli articoli, 16, 18 e 19, comma 3, lettera f), 20, 21 e 22, comma 1, si applicano a tutti gli enti ricompresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui alla tabella 6. Le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 3 e 4, si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
9. È abrogato il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell'articolo 13, nonché l'articolo 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168:
«4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale».
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concerne: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Per il testo dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota all'art. 6.
- I commi 1 e 2 dell'art. 34, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) prevedono:
«1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002».
- Si riporta il testo dei commi 3, lettera a), e 6 dell'art. 13, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:
«3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni».
«6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) premette la lettera a) all'art. 2, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 153;
b) all'art. 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca"».