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LEGGE 14 dicembre 2000, n. 376

Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 10

(( (Copertura finanziaria) ))
((
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute
))

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali

Veronesi, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: Fassino