LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 39
     Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
  drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione

  1.  I  lavoratori  affetti  da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi   ((,   nonche'   talasso-drepanocitosi   e  talassemia
intermedia  in  trattamento  trasfusionale  o  con idrossiurea,)) che
hanno  raggiunto  un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci
anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica,
hanno  diritto  a  un'indennita' annuale di importo pari a quello del
trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
  2.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in 1,03
milioni  di  euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e dal decreto-legge 18 settembre
2001,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001,  n.  405,  sulla migliore informazione possibile a tutela della
salute  pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese
del  settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna
istituzionale  al  fine di informare i cittadini sul migliore uso dei
farmaci  di  automedicazione nella cura delle patologie minori, anche
attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno
a carico delle imprese del settore.