DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria  e
         delle attivita' di contrasto dell'evasione fiscale 
 
  1. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sulla  base  delle
somme  riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad  attivita'   di
controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli  che
abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste
di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate
con la  vendita  degli  immobili  dello  Stato  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 99, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
nonche' sulla base dei risparmi di  spesa  per  interessi,  calcolati
rispetto alle previsioni definitive di bilancio  e  connessi  con  la
gestione della tesoreria e del debito pubblico e con  l'attivita'  di
controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza  pubblica  e
dei  flussi  di  bilancio  per  il  perseguimento   degli   obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da
applicare  su  ciascuna  di  tali  risorse,   per   l'amministrazione
economica  e  per  quella  finanziaria  in  relazione  a  quelle   di
rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalita'  di
cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione  economica
e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria
rispetto al  previgente  sistema.  Con  effetto  dall'anno  2006,  le
predette percentuali sono determinate ogni anno  in  misura  tale  da
destinare alle medesime finalita' un livello di risorse non superiore
a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento. 
  2. Le  somme  derivanti  dall'applicazione  del  comma  1,  secondo
modalita' determinate con il decreto  ivi  indicato,  affluiscono  ad
appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione  economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di
cui  al  citato  comma  che  hanno  conseguito   gli   obiettivi   di
produttivita'  definiti,  anche  su  base  monetaria.  In   sede   di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato  dagli
Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1. ((28)) 
  3. Con decreto del  Ministro  delle  finanze,  tenuto  conto  della
specificita' dei compiti e  delle  funzioni  inerenti  alle  esigenze
operative  dell'amministrazione  finanziaria,  vengono   individuate,
sentite le organizzazioni sindacali, le  modalita'  e  i  criteri  di
conferimento  delle  eventuali  reggenze  degli  uffici  di   livello
dirigenziale non generale e definiti i relativi  aspetti  retributivi
in conformita' con la disciplina introdotta dal contratto  collettivo
nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni.  Con  lo  stesso
decreto sono altresi' individuate le condizioni per  il  conferimento
delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a  dipendenti
appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza  di
personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo. 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in  lire  53
miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno  1998  e  in
lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede  con  quota  parte  del
maggior gettito derivante dal presente decreto. (21) 
                                                                 (26) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 67,  comma  1)
che "Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi  dell'articolo
12,  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e  successive
modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a  20  milioni
di euro e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri  di  cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 157  ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 7) che "In relazione  al  vincolo  di  neutralita'  finanziaria
relativamente  al  previgente   sistema   e   subordinatamente   alla
realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di  cui  al
primo periodo cessano di avere applicazione per le  agenzie  fiscali,
con riferimento all'attivita' svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016,
le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n.  79  del
1997 riguardanti  l'assegnazione  di  risorse  per  il  potenziamento
dell'amministrazione economica e finanziaria e per la  corresponsione
di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto  dal
citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti  dall'attivita'
delle  agenzie  fiscali  destinata  al  fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri, al fondo di previdenza per  il  personale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura  di
oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e  del
Corpo della Guardia di Finanza nonche' quanto previsto  dal  medesimo
articolo in relazione all'incentivazione del personale del  Ministero
dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi  annualmente
con decreto ministeriale". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art.  5-octies,  comma
1) che "Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo  1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,  n.
140, come sostituito dall'articolo  3,  comma  165,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le somme derivanti
dall'applicazione del comma 1 del medesimo articolo 12 affluiscono ad
appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione al fine di
incentivare le attivita'  di  cui  al  citato  comma  1,  per  essere
assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione
integrativa, che tengano conto del raggiungimento degli obiettivi  di
performance assegnati".