LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
                              Art. 13.
(Attivazione degli interventi     previsti     nel    programma    di
                           infrastrutture)
   1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di
preminente  interesse  nazionale,  individuate  in apposito programma
approvato   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  e  per le attivita' di istruttoria e monitoraggio
sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse
idriche  necessarie  a  garantire continuita' dell'approvvigionamento
idrico  per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  sono  autorizzati limiti di impegno quindicennali di
193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003
e  di  109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai
fini  del  soddisfacimento  del  principio  di addizionalita', devono
essere  destinate,  per  almeno  il  30  per  cento,  al Mezzogiorno,
unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuati  i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre  operazioni  finanziarie  e le quote a ciascuno assegnate, sono
stabilite  le  modalita'  di  erogazione  delle  somme  dovute  dagli
istituti  finanziatori  ai  mutuatari e le quote da utilizzare per le
attivita'  di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate  dai  soggetti  attuatori  al  termine della realizzazione
delle  opere  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato per
essere  riassegnate,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi
di cui al presente articolo.
   2.  Al  fine  di permettere la prosecuzione degli investimenti nel
settore  dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18
giugno   1998,   n.  194,  favorendo  la  riduzione  delle  emissioni
inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di
trasporto   pubblico  locale,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori
40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per
cento  delle  risorse  attivabili  con  gli  stanziamenti  di  cui al
presente  comma  dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione
di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad
elevata   efficienza   ambientale   e   l'acquisto   di   autobus  ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
   3.  Il  comma  1  dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  Governo,  nel  rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle  regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse
nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.   L'individuazione   e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa  con  i Ministri competenti e le regioni o province autonome
interessate  e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto    1997,    n.    281,   nel   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria,  con  l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare  le  infrastrutture e gli insediamenti strategici di
cui  al  presente  comma,  il  Governo  procede  secondo finalita' di
riequilibrio  socio-economico  fra  le aree del territorio nazionale,
nonche'   a   fini  di  garanzia  della  sicurezza  strategica  e  di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e
per  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a quella comunitaria
delle  infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica,
il  Governo,  nell'individuare  le  infrastrutture e gli insediamenti
strategici,  tiene  conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da  diporto  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, lettere a) e b), del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene conto del Piano generale
dei   trasporti.   L'inserimento   nel  programma  di  infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce
automatica  integrazione  dello stesso. Il Governo indica nel disegno
di  legge  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter),   della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   le   risorse   necessarie,   che  si  aggiungono  ai
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili,
senza  diminuzione  delle  risorse gia' destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma.
In  sede  di  prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
dal    programma   sono   automaticamente   inseriti   nelle   intese
istituzionali  di  programma  e negli accordi di programma quadro nei
comparti  idrici  ed  ambientali,  ai fini della individuazione delle
priorita'  e  ai  fini  dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia'
incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse  disponibili  e  da  reperire,  e sono compresi in una intesa
generale  quadro  avente  validita' pluriennale tra il Governo e ogni
singola   regione   o  provincia  autonoma,  al  fine  del  congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere".
   4.  All'articolo  1  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Il  programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
   a)  elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
   b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
   c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
   d)  stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
precedentemente approvati;
   e)  quadro  delle  risorse  finanziarie  gia'  destinate  e  degli
ulteriori   finanziamenti   necessari   per  il  completamento  degli
interventi".
   5.  Al  comma  2  dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  interessate,  del  compito  di valutare le
proposte  dei  promotori,  di  approvare  il  progetto  preliminare e
definitivo,  di  vigilare  sulla  esecuzione  dei progetti approvati,
adottando  i  provvedimenti  concessori  ed  autorizzatori necessari,
comprensivi  della  localizzazione  dell'opera e, ove prevista, della
VIA   istruita   dal   competente   Ministero.   Il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le  istruttorie,  formula le
proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi,  eventualmente,  di  una  apposita struttura tecnica, di
advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i poteri di
cui   all'articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
nonche'   della   eventuale  ulteriore  collaborazione  richiesta  al
Ministero  dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di
progetto,   ovvero   offerta   dalle   regioni  o  province  autonome
interessate, con oneri a proprio carico".
   6.  All'articolo  1  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il
comma 3, e' inserito il seguente:
   "3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari  e  definitivi,  di  cui  al  comma 2, l'approvazione dei
progetti  definitivi  degli  interventi  individuati nel comma 1 puo'
essere   disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  previa  deliberazione  del  CIPE  integrato dai presidenti
delle  regioni  o  delle  province  autonome  interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.   Con   il   predetto   decreto   sono   dichiarate  la
compatibilita'    ambientale    e   la   localizzazione   urbanistica
dell'intervento  nonche'  la  pubblica utilita' dell'opera; lo stesso
decreto   sostituisce   ogni   altro   permesso,   autorizzazione   o
approvazione  comunque  denominati,  e  consente  la realizzazione di
tutte le opere ed attivita' previste nel progetto approvato".
   7.  Al  comma  12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  dopo  le  parole:  "della  presente  legge"  sono  inserite  le
seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di
entrata  in  vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto
previsto  dalle  lettere  a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo  eventuali  categorie  aggiuntive e differenti presupposti
urbanistici".
   8.  Al  comma  12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  il  secondo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Le regioni a
statuto  ordinario  possono  ampliare  o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente".
   9.  Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il
completamento  delle strutture logistiche dell'Istituto universitario
europeo  di  Firenze,  e'  autorizzata,  a favore del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  la spesa di 2.000.000 di euro per
l'anno  2002,  4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per
l'anno 2004.
   10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  9,  pari a
2.000.000  di  euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e
5.000.000   di   euro   per   l'anno   2004,   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
   11.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
193.900.000  euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e
533.700.000  euro  a  decorrere  dall'anno 2004, si provvede, per gli
anni  2002,  2003  e  2004,  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti.
          Note all'art. 13:
              -  Il  testo dell'art. 2, comma 5 della legge 18 giugno
          1998,  n. 194 recante interventi nel settore dei trasporti,
          e' il seguente:
              "5.  Al fine di permettere gli investimenti nel settore
          del   trasporto  pubblico  locale,  le  regioni  a  statuto
          ordinario  sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali
          o   altre   operazioni   finanziarie  per  provvedere  alla
          sostituzione  di  autobus  destinati  al trasporto pubblico
          locale   in  esercizio  da  oltre  quindici  anni,  nonche'
          all'acquisto  di  mezzi di trasporto pubblico di persone, a
          trazione  elettrica,  da  utilizzare all'interno dei centri
          storici  e  delle  isole  pedonali,  e  di  altri  mezzi di
          trasporto  pubblico  di  persone, terrestri e lagunari e di
          impianti  a  fune  adibiti  al trasporto di persone, cui lo
          Stato  concorre  con un contributo quindicennale di lire 20
          miliardi  per  l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno
          1998  e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da
          ripartire  con  decreto  del Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica".
              -  Il testo vigente dell'art. 1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443  recante  delega  al  Governo  in materia di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
          produttive,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
          per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1. Il
          Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni costituzionali
          delle  regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche e
          private  e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e di
          preminente   interesse   nazionale  da  realizzare  per  la
          modernizzazione  e  lo sviluppo del Paese. L'individuazione
          e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma  predisposto  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
          i  Ministri  competenti  e  le  regioni o province autonome
          interessate  e  inserito,  previo  parere del CIPE e previa
          intesa  della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
          di  programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione
          dei     relativi    stanziamenti.    Nell'individuare    le
          infrastrutture  e  gli  insediamenti  strategici  di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31  dicembre  2001.  Gli interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni:
                a)  elenco  delle infrastrutture e degli insediamenti
          strategici da realizzare;
                b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
                c)   risorse   disponibili   e   relative   fonti  di
          finanziamento;
                d)  stato  di realizzazione degli interventi previsti
          nei programmi precedentemente approvati;
                e)  quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
          degli    ulteriori    finanziamenti    necessari   per   il
          completamento degli interventi.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma  1  e  comunque  nel rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del  27  giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli  2,  da  7  a  16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  disciplina  della  tecnica di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b)   definizione   delle   procedure  da  seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c)  attribuzione  al  CIPE,  integrato dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
          istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d)  modificazione  della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
                e)  affidamento,  mediante  gara ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g)    previsione   dell'obbligo   per   il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h)  introduzione  di  specifiche deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m)  previsione  del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n)  previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          due  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.
              3-bis.  In  alternativa  alle procedure di approvazione
          dei  progetti  preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
          l'approvazione  dei  progetti  definitivi  degli interventi
          individuati  nel  comma  1 puo' essere disposta con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni  o  delle province autonome interessate, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  Con  il  predetto
          decreto  sono  dichiarate la compatibilita' ambientale e la
          localizzazione   urbanistica   dell'intervento  nonche'  la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati,  e  consente la realizzazione di tutte le opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato.
              4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          principi  e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
          parere  favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
          limiti  delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
          progetti  di infrastrutture strategiche individuate secondo
          quanto previsto al comma 1.
              5.  Ai  fini  della presente legge, sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  previste dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.
              6.   In  alternativa  a  concessioni  e  autorizzazioni
          edilizie,   a   scelta   dell'interessato,  possono  essere
          realizzati,   in   base   a  semplice  denuncia  di  inizio
          attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  1993,  n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e successive
          modificazioni:
                a)  gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
          comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
                b)  le  ristrutturazioni  edilizie, comprensive della
          demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa volumetria e
          sagoma.  Ai  fini del calcolo della volumetria non si tiene
          conto  delle  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
          normativa antisismica;
                c)  gli  interventi  ora sottoposti a concessione, se
          sono  specificamente  disciplinati  da  piani attuativi che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata  esplicitamente  dichiarata dal consiglio comunale in
          sede  di  approvazione degli stessi piani o di ricognizione
          di  quelli  vigenti.  Relativamente  ai piani attuativi che
          sono  stati  approvati  anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  legge, l'atto di ricognizione dei piani di
          attuazione   deve   avvenire   entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
                d)  i  sopralzi,  le  addizioni, gli ampliamenti e le
          nuove   edificazioni   in   diretta  esecuzione  di  idonei
          strumenti  urbanistici  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
              7.  Nulla  e' innovato quanto all'obbligo di versare il
          contributo  commisurato  agli oneri di urbanizzazione ed al
          costo di costruzione.
              8.  La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
          che     riguardino    immobili    sottoposti    a    tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al  preventivo  rilascio  del  parere o dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490.
              9.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di  inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
          decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
          del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non sia
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
          decorre  dall'esito  della conferenza. In caso di esito non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              11.  Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, e' abrogato.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano
          nelle   regioni   a   statuto  ordinario  a  decorrere  dal
          novantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge siano
          gia'  conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
          d)   del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo  eventuali
          categorie  aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
          Le  regioni a statuto ordinario, possono ampliare o ridurre
          l'ambito  applicativo  delle disposizioni di cui al periodo
          precedente.
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              14.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro il 31
          dicembre  2002,  un  decreto legislativo volto a introdurre
          nel   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
          regolamentari  in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
          legge  8  marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
          modifiche   strettamente   necessarie  per  adeguarlo  alle
          disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti  la  cui classificazione e' stata modificata con la
          decisione  della  Commissione  europea  2001/118/CE  del 16
          gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
          trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
          presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
          del   decreto   legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive  modificazioni,  o iscrizione ai sensi dell'art.
          30  del  medesimo  decreto  legislativo,  indicando i nuovi
          codici  dei  rifiuti  per  i  quali  si  intende proseguire
          l'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti.  L'attivita'  puo'
          essere   proseguita  fino  all'emanazione  del  conseguente
          provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
          delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
          legislativo  n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere.
              16.  Con  riferimento alle competenze delle regioni, di
          cui  all'art.  19  del  decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  le  regioni  emanano  norme  affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
          in   plastica  con  una  quota  di  manufatti  in  plastica
          riciclata  pari  almeno  al  40  per  cento  del fabbisogno
          stesso.
              17.  Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
          lettera  f-bis)  dell'art.  8 del decreto legislativo n. 22
          del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
          scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
          percio',  escluse  dall'ambito di applicazione del medesimo
          decreto  legislativo,  anche quando contaminate, durante il
          ciclo  produttivo,  da  sostanze inquinanti derivanti dalle
          attivita'   di  escavazione,  perforazione  e  costruzione,
          sempreche'  la  composizione  media  dell'intera  massa non
          presenti  una  concentrazione  di  inquinanti  superiore ai
          limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
              18.  Il  rispetto  dei  limiti  di  cui  al comma 17 e'
          verificato  mediante  accertamenti sui siti di destinazione
          dei  materiali  da scavo. I limiti massimi accettabili sono
          individuati  dall'allegato  1,  tabella  1,  colonna B, del
          decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
          dell'ambiente  e  successive  modificazioni,  salvo  che la
          destinazione  urbanistica  del  sito non richieda un limite
          inferiore.
              19.  Per  i materiali di cui al comma 17 si intende per
          effettivo  utilizzo  per reinterri, riempimenti, rilevati e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione  industriale,  ivi  incluso il riempimento delle
          cave  coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a
          qualsiasi  titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa
          competente,  a  condizione che siano rispettati i limiti di
          cui  al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo
          modalita'   di  rimodellazione  ambientale  del  territorio
          interessato".
                              Norme all'art. 14:
              -  La legge 17 dicembre 1971, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8, reca: "Collegamento viario
          e ferroviario fra la Sicilia ed il continente".
              -  Per  il  testo  del  comma 1 della dell'art. 1 della
          legge 21 dicembre 2001 n. 443 vedi nota all'art. 13.
              -   La  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  23  gennaio 1998 reca: Adeguamento alla normativa
          comunitaria   in   materia   di   appalti   pubblici  della
          concessione alla societa' "Stretto di Messina"