LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 14-bis. 
                   (( (Conferenza semplificata).)) 
 
  ((1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14,  comma  2,  si
svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, salvo  i  casi
di cui ai  commi  6  e  7.  Le  comunicazioni  avvengono  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 47 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione  procedente  entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento  e'  ad  iniziativa  di
parte. A tal fine l'amministrazione procedente  comunica  alle  altre
amministrazioni interessate: 
    a) l'oggetto della determinazione da  assumere,  l'istanza  e  la
relativa  documentazione  ovvero   le   credenziali   per   l'accesso
telematico alle informazioni e  ai  documenti  utili  ai  fini  dello
svolgimento dell'istruttoria; 
    b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni,  entro
il quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma  7,  integrazioni  documentali  o  chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non  direttamente  acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni; 
    c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale
di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni
vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti  di
cui all'articolo 2 non prevedano  un  termine  diverso,  il  suddetto
termine e' fissato in novanta giorni; 
    d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di  cui
all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo  restando  l'obbligo   di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 
  3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),   le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla  decisione  oggetto  della  conferenza.   Tali   determinazioni,
congruamente  motivate,  sono  formulate  in  termini  di  assenso  o
dissenso  e  indicano,  ove  possibile,  le  modifiche  eventualmente
necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le  prescrizioni  o   condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso  o  del  superamento  del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico  e  specificano  se
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa  o
da un atto amministrativo generale ovvero  discrezionalmente  apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
  4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi,  la  mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui  al  comma
2, lettera c), ovvero la comunicazione di  una  determinazione  priva
dei requisiti previsti dal comma  3,  equivalgono  ad  assenso  senza
condizioni. Restano ferme  le  responsabilita'  dell'amministrazione,
nonche'    quelle    dei    singoli    dipendenti    nei    confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 
  5.  Scaduto  il  termine  di  cui   al   comma   2,   lettera   c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni  lavorativi,
la determinazione motivata di conclusione positiva della  conferenza,
con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  14-quater,  qualora   abbia
acquisito esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
implicito, ovvero qualora ritenga,  sentiti  i  privati  e  le  altre
amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni   e   prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini  dell'assenso  o
del superamento del dissenso possano essere accolte senza  necessita'
di apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto  della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di  dissenso  che
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il
medesimo termine, la determinazione  di  conclusione  negativa  della
conferenza che produce  l'effetto  del  rigetto  della  domanda.  Nei
procedimenti a istanza di parte la  suddetta  determinazione  produce
gli  effetti  della  comunicazione  di   cui   all'articolo   10-bis.
L'amministrazione procedente  trasmette  alle  altre  amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
suddetto articolo e procede ai  sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
mancato  accoglimento  di   tali   osservazioni   e'   data   ragione
nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza. 
  6.Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione  procedente,
ai fini dell'esame contestuale  degli  interessi  coinvolti,  svolge,
nella data fissata ai sensi del comma  2,  lettera  d),  la  riunione
della  conferenza  in  modalita'  sincrona,  ai  sensi  dell'articolo
14-ter. 
  7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della
determinazione  da  assumere,   l'amministrazione   procedente   puo'
comunque procedere direttamente in forma simultanea  e  in  modalita'
sincrona, ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni  di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione  procedente  puo'
altresi' procedere in forma simultanea e  in  modalita'  sincrona  su
richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del   privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al  comma  2,
lettera b). In tal caso  la  riunione  e'  convocata  nei  successivi
quarantacinque giorni 2.)) 
                                                               ((38)) 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha disposto (con l'art.  6,  comma
1) che "Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi  che
richiedono    l'autorizzazione    paesaggistica,    l'amministrazione
procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dal  presente  decreto,
sia all'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione,
se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che
deve  esprimere  il  parere  di  cui  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".