DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135 (in G.U. 24/05/1997, n.119).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/2020)
Testo in vigore dal: 2-4-2005
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13.
          Commissari straordinari e interventi sostitutivi

  ((1.  Con  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale,  in  tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con risorse
dell'Unione   europea,   di  rilevante  interesse  nazionale  per  le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi  sociali, gia'
appaltati  o  affidati a general contractor in concessione o comunque
ricompresi  in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui  esecuzione,  pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o,  se  iniziata,  risulti  anche  in  parte temporaneamente comunque
sospesa.  Con  i  medesimi  decreti  del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.))
  2.  Nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data della
pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma  1, le amministrazioni
competenti  adottano  i  provvedimenti,  anche di natura sostitutiva,
necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 23 MAGGIO 1997, N. 135.
  3.  La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui
al  comma  1,  ove  non  ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta
giorni dalla richiesta.
((4.  Decorso  infruttuosamente  il  termine  di  cui  al comma 2, il
commissario  straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli  organi  ordinari  o  straordinari,  avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti  necessari  ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati  dal commissario straordinario al presidente della regione
della  provincia, al sindaco della citta' metropolitana o del comune,
nel  cui  ambito  territoriale  e' prevista, od in corso, anche se in
parte  temporaneamente  sospesa,  la  realizzazione delle opere e dei
lavori,  i  quali,  entro  quindici  giorni  dalla ricezione, possono
disporne  la  sospensione,  anche provvedendo diversamente; trascorso
tale  termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i  provvedimenti del
commissario sono esecutivi.))
  4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi
i  commissari  straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione
vigente   e   nel   rispetto  comunque  della  normativa  comunitaria
sull'affidamento  di  appalti  di  lavori, servizi e forniture, della
normativa  in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela
del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei princ~pi
generali dell'ordinamento.
  4-ter.  I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono
contenere   l'indicazione  delle  principali  norme  cui  si  intende
derogare e devono essere motivati.
((4-quater.  Il  commissario  straordinario, al fine di consentire il
pronto   avvio   o   la  pronta  ripresa  dell'esecuzione  dell'opera
commissariata,   puo'   essere  abilitato  ad  assumere  direttamente
determinate  funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11
febbraio   1994,   n.  109,  laddove  ravvisi  specifici  impedimenti
all'avvio  o  alla  ripresa  dei  lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto   d'appalto   pronunciata  dal  commissario  straordinario,
l'appaltatore  deve  provvedere  al  ripiegamento  dei  cantieri  che
fossero  gia'  allestiti  ed  allo  sgombero  delle  aree di lavoro e
relative  pertinenze  nel  termine  a tal fine assegnato dallo stesso
commissario  straordinario;  in  caso di mancato rispetto del termine
assegnato,    il   commissario   straordinario   provvede   d'ufficio
addebitando  all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano
o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti)).
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, puo'
disporre,  in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di
cui   al   comma  1,  l'utilizzazione  delle  somme  non  impegnabili
nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole
alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo
19  settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici
demaniali  o  in  uso  a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo  8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
  6.  Al  fine  di  assicurare  l'immediata operativita' del servizio
tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n.  109,  e  successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere
alla  pronta  ricognizione  delle opere per le quali sussistano cause
ostative  alla  regolare  esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662,  e successive modificazioni, alla copertura, mediante
concorso  per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente,
di  cui  cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita'
di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
  7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997
ed  in  lire  2,5  miliardi  annui  a decorrere dal 1998, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1997,
all'uopo   utilizzando   quanto   a  lire  1  miliardo  per  il  1997
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1998  e  1999  l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  7-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri,
successivo  al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri
per   la   corresponsione   dei   compensi  spettanti  ai  commissari
straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si
fara'  fronte  utilizzando  i  fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.