DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 (in G.U. 01/03/1997, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2018)
Testo in vigore dal: 2-3-1997
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
       Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa
  1.  Al  fine  di  contribuire  al  conseguimento degli obiettivi di
contenimento   della   spesa   pubblica  stabiliti  con  la  nota  di
aggiornamento  al  documento  di programmazione economico-finanziaria
per   il  triennio  1997-99,  cosi'  come  deliberati,  con  apposite
risoluzioni,  dalle  Camere,  gli  impegni  e i pagamenti delle spese
dello   Stato   e  degli  enti  soggetti  all'obbligo  di  tenere  le
disponibilita'  liquide  in conti correnti e in contabilita' speciali
presso  la  Tesoreria  dello Stato sono disciplinati sulla base delle
disposizioni di cui ai commi successivi.
  2.  Per  il  1997, la facolta' di impegnare le spese nei limiti dei
fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome puo'
essere  esercitata  limitatamente  alle spese relative agli stipendi,
assegni,  pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
alle  competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento
dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle
poste  correttive  e  compensative  delle  entrate,  ai trasferimenti
connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da
accordi  ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi
per calamita' naturali, nonche' alle annualita' relative ai limiti di
impegno  ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese
la  facolta'  di  impegnare  e'  consentita  per ciascun bimestre nel
limite  del  10%  dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e
documentate  esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati,
puo'  autorizzare  l'assunzione  di  impegni  di  spesa  eccedenti  i
predetti  limiti  nell'ambito  delle  disponibilita'  di bilancio, se
coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti
correnti  e di contabilita' speciali aperti presso la Tesoreria dello
Stato,  fatta  eccezione  per  le  regioni, i comuni, le province, le
comunita'  montane  ed i consorzi tra enti locali territoriali, ((gli
enti parchi nazionali,)) gli enti previdenziali di cui alla tabella B
della  legge  29  ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed
integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste
limitatamente  ai  conti riguardanti le operazioni eseguite per conto
dello  Stato  ed  ai  conti  intestati  all'Unione  europea  o quelli
riguardanti  interventi  di  politica  comunitaria, ((gli osservatori
astronomici,  astrofisici  e  vesuviano,  nonche' per le universita',
limitatamente  ai  conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri
con  autonomia  finanziaria  e  contabile,))  non  possono effettuare
prelevamenti  dai  rispettivi  conti  superiori  al  90% dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
Il  Ministro  del  tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con
propri  decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, puo'
disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.
  4.  I  soggetti  interessati,  prima  di  emettere  disposizioni di
pagamento,  devono  accertare  l'esistenza  della  disponibilita'  di
cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.
  5.  Il  Governo,  nell'ambito  della  Conferenza  Stato-regioni,  e
d'intesa  con  l'ANCI ((, l'Unione nazionale dei comuni, comunita' ed
enti della montagna (UNCEM) )) e l'UPI, procede al monitoraggio degli
andamenti  dei  pagamenti  delle  regioni e degli enti locali e degli
altri  enti  non  compresi  nel comma 3, allo scopo di verificare che
essi  non  eccedano  mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati
nel  1996,  incrementati  del tasso d'inflazione programmato. Qualora
dalle  verifiche  mensili,  la prima delle quali avra' luogo entro il
mese  di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi
e   pagamenti   degli  enti  di  cui  al  presente  comma,  risultino
scostamenti  significativi,  il  Governo  predispone tutte le misure,
anche  di  carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di
spesa   entro   i  limiti  programmati,  nel  rispetto  dei  principi
costituzionali in materia di autonomie.